Quesito 1.
Marchiatura PEFC di prodotti di origine forestale trasformati dal proprietario/gestore certificato.
Quesito: un prodotto di origine forestale certificato PEFC, quando lavorato e trasformato (come ad es. cippato, legna da ardere, scandole, olio essenziale, ecc) può essere marchiato PEFC dallo stesso proprietario/gestore forestale certificato PEFC?
Si risponde affermativamente, a condizione che l’Ispettore dell’Organismo di Certificazione verifichi positivamente le seguenti condizioni:
- Il proprietario/gestore trasforma le materie prime del bosco certificato, in prima persona o sotto la propria responsabilità e vigilanza (le materie prime considerate dovranno essere indicate nel campo d’applicazione del certificato di GFS insieme al prodotto trasformato – ad es: scandole di larice, legna da ardere di faggio; ecc.);
- le operazioni di trasformazione devono essere adeguatamente descritte nel manuale di Gestione Forestale Sostenibile del proprietario/gestore;
- la tracciabilità deve essere garantita in conformità al capitolo 2 di ITA 1002, cioè attraverso la separazione fisica.
Fino a quando tali indicazioni non verranno inserite in ITA 1000, si suggerisce agli Organismi di Certificazione di condurre il proprio audit considerando sempre il processo di trasformazione descritto nel Manuale di Gestione Forestale Sostenibile.
In via transitoria gli Organismi di Certificazione possono emettere il certificato di Gestione Forestale Sostenibile inserendo nel campo di applicazione anche il prodotto oggetto di trasformazione, citando esclusivamente gli standard di Gestione Forestale Sostenibile considerati in fase di audit. Per ovviare alla non conformità documentale (la non citazione di ITA 1002), si suggerisce la produzione di una dichiarazione da rilasciare all’entità certificata in cui si citi espressamente la situazione descritta (Esempio a titolo informativo: Il presente certificato di GFS è rilasciato considerando anche la trasformazione del prodotto ... in conformità ai principi della separazione fisica descritti in ITA 1002).
Tale situazione di transitorietà avrà luogo fino a quando non verrà modificato ITA 1000 con l’inserimento delle indicazioni riportate al punto 3), previsto per la fine del 2008.
Quesito 2.
Uso di logo PEFC senza il numero di licenza d’uso nella marcatura di cataste di tondame.
Quesito: E’ possibile apporre il logo PEFC su alcuni tronchi di una catasta di legname certificato PEFC senza apporre la licenza d’uso del proprietario del legname?
Si risponde affermativamente, a precise condizioni qui di seguito esplicitate.
L'uso del logo “sul prodotto” è contemplato dal documento Annex 5 al Technical Document del PEFC Council. In esso si fa esplicito riferimento a quali aspetti sono da considerarsi obbligatori e quali da considerarsi facoltativi.
Si ricorda che gli elementi obbligatori sono: il logo del PEFC, la dicitura TM (Trade Mark), la scritta PEFC e il numero di licenza d'uso del logo.
L'uso sul prodotto del logo PEFC senza il numero di licenza d'uso del logo è consentito in casi eccezionali, come ad esempio:
- nel caso in cui l’etichetta/logo PEFC abbia delle dimensioni che non rendano possibile la lettura del numero di licenza,
oppure
- quando non sia possibile la collocazione del numero di licenza sul prodotto e
- a) il Logo PEFC è utilizzato unitamente alla licenza d’uso su altre parti del prodotto (ad esempio: imballaggi, scatole più grandi, brochure o manuali del prodotto) o
- b) l’utilizzatore del Logo PEFC può essere chiaramente e senza ambiguità identificato da altre informazioni sul prodotto
Ogni uso del logo senza licenza d’uso è ammesso esclusivamente dopo formale richiesta al PEFC Italia e successiva approvazione scritta.
Quesito 3.
Obbligo della autodichiarazione da parte dei fornitori di tondame?
Quesito 3.a: L’autodichiarazione da parte dei fornitori di tondame è obbligatoria anche quando il fornitore è un proprietario forestale conosciuto o un proprietario forestale di uno Stato Europeo?
Quesito 3.b: Le autodichiarazioni possono essere raccolte dal legale rappresentante di un Gruppo o sono di responsabilità del singolo membro di un gruppo?
Risposta 3.a:
Secondo ITA 1002, cap 3.6.1 “L’organizzazione deve stabilire misure adeguate per garantire che nei prodotti certificati non siano presenti materie prime da fonti controverse.” Per fare ciò (Cap. 3.6.2) “L’organizzazione deve richiedere a tutti i fornitori di materie prime derivanti da foreste, che non siano classificate come materie prime certificate, almeno un’auto-dichiarazione firmata che garantisca che le materie prime fornite non provengano da fonti controverse. L’organizzazione che ha firmato contratti con i suoi fornitori deve includere una simile dichiarazione nei contratti. “
Da quanto sopra detto, si intende ribadire che il PEFC ha inserito questa modalità per rendere responsabili per le loro forniture tutte le organizzazioni coinvolte nel processo certificativo della catena di custodia.
Nel caso in cui si intenda acquistare tondame da un proprietario/organizzazione forestale non certificata GFS PEFC (ossia acquistare tondame non certificato), l’organizzazione – prima della sua registrazione come fornitore di materie prime (par. 4.4.1 (a)) - deve procedere alla qualificazione del proprietario forestale per verificare che il legname non sia di origine illegale; questa procedura è obbligatoria ed esige fornitura di evidenza documentale, anche se il fornitore di tondame sia un proprietario forestale conosciuto o sia un proprietario forestale di uno Stato Europeo (dove si presume non esistano tagli illegali).
L’autodichiarazione da parte del proprietario forestale che vende il proprio legname non è l’unica evidenza documentale per raggiungere lo scopo di dimostrare che il legname proviene da fonti legali e non controverse: può essere sostituita da documenti che diano garanzia che il legname derivi da boschi legalmente autorizzati al taglio (come ad es. da una copia dell’autorizzazione al taglio del lotto di legname in questione o da un estratto del piano di gestione).
Per semplificare questo passaggio richiesto da ITA 1002, l’autodichiarazione da parte del proprietario forestale può essere inserita anche nella fattura di vendita del lotto di tondame.
Resta inteso che l’organizzazione deve sempre richiedere a tutti gli altri fornitori di prodotti legnosi forestali lavorati (es. segati, …) e ai commercianti /intermediari di tondame l’autodichiarazione con i contenuti di cui al par. 2 in Appendice 7.
Risposta 3.b:
Nel caso della certificazione di Gruppo, è ammessa la raccolta dell’autodichiarazione da parte del rappresentante del Gruppo (o persona da lui incaricata) per conto dei membri del Gruppo, documentazione che dovrà poi fornire ai singoli membri. E’ infatti responsabilità dei singoli membri rendere disponibile tale documentazione per gli audit interni e per gli audit condotti dall’Organismo di Certificazione.
Quesito 4.
Durata del processo di certificazione per una catena di custodia
Quesito: Quando si parla di durata minima di un audit di certificazione per una CoC, si intende l’audit on-site (sul campo) o il processo di certificazione?
Le durata minima delle attività di certificazione di Catena di custodia, individuali o di GR, sono descritte dal documento normativo ITA 1003, “SCHEMA di ACCREDITAMENTO GFS, GSP e CoC; requisiti minimi”, Allegato 1 “Distribuzione temporale e spaziale del campione”, Cap. 2.
I tale capitolo viene testualmente riportato che:
“La durata minima dell’audit di certificazione individuale o di GR (una volta identificato su base campionaria il numero di aziende appartenenti al gruppo o al multisito che dovranno essere sottoposti ad audit), é la seguente:
- 0.5 giorni per realtà individuali molto semplici;
- 0,5 giorni per la sede legale di un multisito o GR, con un incremento di 0,25 giorni uomo per ogni realtà semplice dipendente/associata (oggetto di audit) e a 0,5 giorni uomo per realtà più complesse (oggetto di audit);
- 1 giorno per realtà individuali semplici;
E’ opportuno evidenziare che in questo contesto la durata minima considerata in fase di concertazione con il SINCERT per la costruzione di ITA 1003 era riferita alla durata complessiva della “valutazione della certificazione” e non all’”audit di certificazione” (che rappresenta solo una parte del processo di valutazione di una certificazione): il termine “audit” e “valutazione” in questo contesto assumono valori terminologici ben differenti, che hanno ingenerato i conseguenti problemi interpretativi.
Viene quindi qui chiarito che originalmente era volontà di normare la durata minima del “processo di valutazione”, inteso come la sommatoria delle fasi di valutazione documentale, audit on-site e reportistica.
Per tale motivo, quando la norma definisce “1 giorno la durata minima per realtà individuali semplici”, si intendono 8 ore uomo (trasferimenti esclusi) di attività che includono l’analisi documentale, la visita presso l’azienda e il tempo necessario per la compilazione dei report di certificazione.
Quesito 5.
Situazioni in cui il metodo della separazione fisica è ammesso per aziende che mescolano il materiale certificato con diverse percentuali
Quesito 5a: Può un’azienda che vende un prodotto - destinato al cliente finale (es. pallet venduti a ditta di trasporto) - assemblato con elementi con percentuali diverse e separati fisicamente – in tutte le fasi dal ricevimento fino al momento dell’assemblaggio dei semilavorati - utilizzare il metodo della separazione fisica?
Quesito 5b: Che tipo di comunicazione deve rendere pubblica la stessa azienda che è anche l’ultimo anello della catena produttiva in quanto vende il prodotto finito finale (es. pallet)?
Risposta 5.a:
In ITA 1002, il par. 2.3 dal titolo “Separazione delle materie prime certificate”, riporta la seguente frase: “Le materie prime certificate devono rimanere chiaramente identificabili durante l’intero processo di produzione, commercio e stoccaggio”. Di conseguenza, laddove il prodotto assemblato mantenga una evidente distinzione delle distinte parti con percentuali diverse di materiale certificato (ad es. gli infissi, gli arredi in legno massello, i pallet, i libri con copertina di grammatura diversa dalle pagine, ecc.), è possibile utilizzare il metodo della separazione fisica.
Caso diverso è quando le materie prime subiscono un processo di trasformazione e rimescolamento per la realizzazione di un prodotto finito (ad es. la carta, i pannelli truciolari, ecc.): in questo caso il metodo applicabile è solo quello percentuale.
Risposta 5.b:
Nel caso in cui il prodotto sia destinato al cliente finale, non si rende obbligatoria la comunicazione della percentuale di materia prima certificata su fatture e ddt, come nelle situazioni del business to business: tale informazione è infatti indispensabile all’entità in possesso di Catena di Custodia che acquista il semilavorato.
La comunicazione delle diverse percentuali di materia prima certificata presenti nel prodotto finito finale è però importante ai fini della trasparenza comunicativa verso l’acquirente.
Un utile esempio può essere l’appropriata descrizione della ripartizione delle percentuali certificate nella “scheda prodotto” che può accompagnare il lotto venduto, dove si entra nel dettaglio delle singole componenti (in un pallet, si può definire la specifica percentuale delle “tavole”, dei “montanti” e dei “tappi”).
In accordo con l’Annex 5 del DT PEFCC, nel caso di un prodotto composito, l’uso del logo sul prodotto è possibile se la somma ponderata della materia prima certificata dei singoli elementi con diversa percentuale è superiore al 70%, altrimenti il logo non potrà essere apposto sul prodotto (nel pallet, se le tavole e i montanti rappresentano il 90% della struttura totale e sono certificati al 100% mentre i “tappi” rappresentano il 10% della struttura totale e sono certificati al 50%, il logo sul prodotto è possibile perché il pallet “contiene” il 95% di materiale legnoso certificato).
Quesito 6.
Può un commerciante di tronchi non certificato PEFC vendere materiale certificato acquistato da un proprietario forestale certificato senza che il legname perda il valore della certificazione?
Un commerciante che acquista e rivende legname certificato deve avere la certificazione di catena di custodia per poter rivendere il materiale come certificato, in quanto c’è un passaggio di custodia (acquisto e successiva vendita) del lotto di legname.
L'eccezione a tale situazione è normata dal punto e) del capitolo Materia prima certificata (Vc) dell’Appendice 1 di ITA 1002 che cita:
Si definiscono “materie prime a base di legno vendute come certificate PEFC” anche quelle che sono vendute “dal fornitore senza certificato di catena di custodia, che trasferisce una materia prima/un prodotto nell’imballaggio originale ricevuto dal fornitore e il cui status di prodotto certificato può essere verificato (con il certificato di GFS del proprietario forestale certificato o di CoC dei fornitori certificati). In questo caso l’informazione sul prodotto deve includere un’identificazione del fornitore originale certificato e dello status del prodotto certificato”.
Da quanto scritto, si permette il trasferimento della certificazione a patto che ci sia una tracciabilità fisica (l’imballo originale) e documentale (identificazione del fornitore originale e del suo certificato valido). Nel caso di un lotto di tronchi abbattuto in foresta o venduto all’imposto dal proprietario forestale certificato, l’unica interpretazione applicabile – in quanto non esiste un imballo all’atto della vendita di un lotto di tronchi - è la definizione univoca e verificabile del lotto di tronchi certificato, all’imposto o caricato sul camion del compratore.
Se quindi il proprietario forestale certificato – il venditore dei tronchi - è in grado di:
- descrivere il lotto di tronchi in maniera che possa essere verificabile dal compratore finale (il cliente del commerciante) e
- se il lotto all’imposto non viene mai toccato dal commerciante non certificato
oppure
- se il lotto di tronchi è descritto su camion e tale lotto non viene mai scaricato dal pianale del commerciante non certificato,
allora si potrà applicare la parte della norma sopra citata.
Infatti, se il lotto di tronchi viene descritto con documentazione univoca e non fraintendibile (ad esempio numerando i tronchi con allegata una documentazione descrittiva dendrometrica dei singoli tronchi venduti – oppure fornendo fotografia con data e ora del carico del camion, oltre alla descrizione minuziosa del carico) il compratore certificato potrà verificare che il lotto stesso non sia stato modificato/alterato, dal momento della vendita alla consegna, da parte del commerciante.
Si evidenzia che tale eccezione è applicabile senza particolari difficoltà e fraintendimenti quando il commerciante non rimuove i tronchi certificati (di solito si tratta di cataste presenti nella proprietà certificata); altresì si ritiene estremamente poco consigliabile l’adozione di tale eccezione per commercianti non certificati che praticano la vendita delle cataste certificate con il trasporto dei tronchi certificati, in quanto la verifica della tracciabilità è soggetta a divergenti interpretazioni e contestualmente al rischio di giustificate contestazioni sia da parte del compratore che da parte dell’organismo di certificazione che svolgerà audit di certificazione sull’acquirente certificato. Per tipologia di commercianti che trasportano il legname certificato è quindi fortemente suggerita la certificazione della catena di custodia.
Quesito 7.
Quando un’organizzazione deve/non deve avere la certificazione di Catena di Custodia (Chain of Custody - CoC)?
Si descrivono le possibili situazioni per cui un’organizzazione debba o non debba avere la certificazione di Catena di Custodia PEFC (ricordando che rimane comunque una scelta volontaria), in funzione della proprietà o del possesso di materie prime/prodotti certificati PEFC.
a) Chi è obbligato:
E’ l’azienda/organizzazione che acquisisce la proprietà (provata da fattura di acquisto) di materie prime/prodotti certificati PEFC e procede alla loro lavorazione/trasformazione e/o vendita/commercializzazione (provata da fattura di vendita) come certificati PEFC.
Come determinato alla lett. e) dell’Appendice 1 di ITA 1002, è perciò obbligata alla certificazione anche l’azienda/organizzazione che vende materie prime/prodotti certificati dopo aver proceduto alla modifica o alla manomissione o alla manipolazione dell'imballaggio e/o dell'etichettatura originali, associando alle materie prime/prodotti certificati la certificazione del proprio fornitore.
b) Chi non è obbligato (ma può):
E’ l’azienda/organizzazione che acquisisce il possesso (e non la proprietà) di materie prime/prodotti certificati PEFC, cioè:
- il proprietario o gestore forestale che lavora/trasforma unicamente le materie prime del proprio bosco/del bosco in gestione (vedasi par. 2.1 di ITA 1000),
- chi svolge attività di lavorazione della materia prima in bosco (es. ditte di utilizzazioni boschive) in conto terzi,
- chi svolge lavoro di trasporto di materie prime/prodotti (es. padroncini) in conto terzi,
- chi svolge lavoro di trasformazione della materia prima o di prodotti semifiniti (es. falegnami, distillatori di prodotti forestali non legnosi, rilegatori, ) in conto terzi,
- chi vende (es. broker o mandatari alla vendita per conto di un proprietario forestale o di una azienda della filiera legno-carta) materie prime/prodotti certificati PEFC senza avere proceduto alla modifica o alla manomissione o alla manipolazione dell'imballaggio e/o dell'etichettatura originali (vedasi lettera e) dell’Appendice 1 di ITA 1002),
- chi vende materie prime/prodotti certificati PEFC come ultimo anello della catena di custodia (es. negozianti, GDO, supermercati), senza alterare o modificare l’unità minima certificata (es. pacchetto di fazzoletti di carta con etichetta, multistrato con marchio sul legno, ...) riconosciuta dall’etichettatura PEFC.
La responsabilità e la vigilanza della verifica del mantenimento della tracciabilità rimane in carico al proprietario della materia prima/prodotto certificato, che deve obbligare il possessore a rispettare le regole della tracciabilità descritte nell’apposito documento gestionale (ad es. manuale CoC, procedura/istruzione di rintracciabilità, capitolato).
I vantaggi di certificarsi anche se non si è obbligati sono legati ad un fattore distintivo e di riconoscibilità sul mercato da parte del terzista, che acquisisce un elemento promozionale della propria attività.
c) Chi non può
E’ l’azienda/organizzazione che non è né proprietario né possessore di materie prime/prodotti certificati PEFC, oppure è solo il fruitore del prodotto certificato, ossia il consumatore finale.
Antonio Brunori
Segretario generale PEFC Italia |