HOME Il PEFC Italia >> Procedure per l'adesione agli shemi
PROCEDURE PER L'ADESIONE AGLI SCHEMI DI CERTIFICAZIONE PEFC

Requisiti minimi
Qualsiasi schema di certificazione forestale nazionale, regionale o ad altro livello sub-nazionale dovrà essere approvato dal Consiglio del PEFC. Le procedure relative hanno tenuto in considerazione le Guide ISO 61 e 62 e sono le seguenti:

  1. Presentazione alla Segreteria del PEFC dello schema di certificazione, con lista di controllo (disponibile presso la Segreteria) compilata. Questa, unitamente alla richiesta scritta, inoltrata da parte del membro nazionale del PEFC (o da altro proprietario dello schema) è finalizzata a consentire che lo schema stesso sia formalmente valutato ed approvato. La suddetta presentazione deve pervenire sia in forma scritta che in formato elettronico per permettere il suo inserimento sul sito web del PEFCC e la conseguente raccolta di pubblici commenti.
  2. Lo schema viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione che, a seconda dei casi, si avvale di una società di consulenza indipendente o di consulenti, con l’incarico di valutare la conformità dello schema ai requisiti del PEFCC. Nel caso in cui non sia possibile individuare una società di consulenza indipendente adeguata, può essere nominato un gruppo di esperti indipendenti. Questi devono possedere le competenze richieste per valutare lo schema rispetto ai criteri del PEFCC. In entrambi i casi, i soggetti coinvolti dovranno appartenere a Paesi diversi da quello del richiedente e non dovranno avere alcun interesse di parte nella richiesta.
  3. Copie dello schema (inclusa la lista di controllo) devono inoltre essere inviate a ciascun dei gruppi nazionali di gestione del PEFC membri del PEFCC, in maniera da permettere a questi di trasmettere eventuali commenti scritti ai consulenti indipendenti o al gruppo di esperti entro il termine di 3 settimane. Per le stesse ragioni, lo schema (con la lista di controllo compilata) dovrà infine essere pubblicato nel sito Web ufficiale del PEFCC.
  4. Nei casi in cui siano richieste modifiche minori, i consulenti indipendenti potranno discuterle direttamente con il richiedente, in maniera che quest’ultimo provveda alle necessarie integrazioni.
  5. Entro il termine di 5 settimane, i consulenti indipendenti dovranno predisporre un rapporto per il Consiglio di Amministrazione al fine di consentirgli di prendere una decisione circa la conformità dello schema di certificazione, come previsto dall’Articolo 6 dello Statuto del PEFCC. Una copia del rapporto dovrà anche essere inviata al richiedente.
  6. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga conforme lo schema di certificazione, dovrà proporne l’approvazione all’Assemblea generale. A questo proposito verrà organizzata una votazione postale nell’ambito della quale i delegati all’Assemblea generale, autorizzati a votare per conto degli enti di gestione nazionali del PEFC membri del PEFCC, avranno a disposizione 3 settimane per rispondere.
  7. Nel caso invece in cui il Consiglio di Amministrazione riscontra la non conformità della schema di certificazione dovrà avvisare il richiedente. Quest’ultimo potrà sia rivedere lo schema e riformulare la domanda o fare ricorso contro la decisione del Consiglio di amministrazione e richiedere che lo schema venga riconsiderato nella successiva riunione dell’Assemblea generale
  8. Se, a seguito della votazione postale, la maggioranza degli aventi diritto voterà a favore dello schema, esso verrà ritenuto approvato dal PEFCC e verrà concesso l’uso del logo PEFC e/o i diritti previsti dalle regole del PEFCC. Tale decisione verrà inserita nel sito Web del PEFCC. Se il voto risulterà invece negativo, il richiedente potrà appellarsi affinché lo schema venga riconsiderato alla successiva Assemblea generale
  9. Il Consiglio di Amministrazione potrà parimenti scegliere di rinviare la discussione della domanda alla successiva Assemblea generale.
  10. Eventuali modifiche (anche secondarie) ad uno schema approvato richiederanno che esso sia sottoposto al PEFCC in modo di valutarle nell’ottica di assicurare la continua conformità con i requisiti del PEFCC. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di approvare per conto dell’Assemblea generale eventuali modifiche di carattere secondario, provvedendo che esse siano state ritenute conformi ai requisiti del PEFCC da un consulente indipendente, come sopra. Modifiche di maggior importanza dovranno essere approvate dall’Assemblea generale, come sopra.
  11. Ciascun richiedente è responsabile di sostenere i costi richiesti dal processo di valutazione.
  12. Il PEFCC dovrà assicurare che lo schema soddisfi i requisiti tecnici del PEFCC. Dal momento che lo schema dovrà essere implementato tramite organismi accreditati dal proprio servizio nazionale di accreditamento o coinvolgere organismi accreditati, è responsabilità del richiedente fornire garanzia che lo schema è in grado di soddisfare i relativi requisiti.

Compatibilità dei criteri di certificazione con i Criteri pan-europei
Lo schema di certificazione forestale deve applicare i Criteri pan-europei per la gestione forestale sostenibile come contesto comune mentre le Linee guida operative pan-europee devono formare le basi di riferimento nella definizione delle norme. I criteri applicati dal sistema di certificazione nazionale devono essere compatibili con i Criteri pan-europei per una gestione forestale sostenibile adottati nella Terza Conferenza Ministeriale Pan-Europea sulla Protezione delle Foreste in Europa, svoltasi a Lisbona, il 2-4 giugno 1998 (attualmente noti come "Criteri Pan-Europei" ma in precedenza spesso riportati sotto la denominazione di "Criteri di Helsinki"). Per compatibilità si intende che i sei Criteri pan-europei siano adeguatamente applicati.
Deve inoltre essere fornita una descrizione appropriata per spiegare come gli Indicatori pan-europei e le Linee guida operative pan-europee sono stati utilizzati quali basi di riferimento per la definizione dei criteri di certificazione nazionali. Al fine di facilitare la valutazione da parte del PEFCC, tale informazione deve essere unita alla richiesta di riconoscimento degli schemi nazionali.

Sviluppo dei criteri di certificazione
Il processo di sviluppo seguito nella redazione delle norme devono rispettare gli elementi chiave specificati nel Capitolo 1.1. Una descrizione del processo di sviluppo dovrà essere allegata alla presentazione dello schema nazionale per facilitare la sua valutazione da parte del PEFCC.

Livello di applicazione della certificazione forestale

L’appropriato livello geografico per lo sviluppo e l’applicazione dei criteri è lasciato all’arbitrio del soggetto che desidera richiedere la certificazione forestale. Sono possibili i seguenti livelli o combinazioni:

  1. Certificazione regionale
  2. Certificazione di gruppo
  3. Certificazione individuale

Procedure di certificazione
I requisiti per la verifica ispettiva e le procedure di certificazione del PEFC sono prevalentemente basati sulle norme EN 45011 (Requisiti generali per organismi che operano nell’ambito dei sistemi di certificazione di prodotto), EN 45012 (Requisiti generali per organismi che eseguono la valutazione e certificazione/registrazione della qualità) e EN 30011-2 (Criteri di qualificazione per verificatori di sistemi qualità). Le procedure di partecipazione agli schemi di certificazione sono documentate e distribuite ai richiedenti e fornitori certificati. La documentazione dovrà contenere anche la descrizione dei diritti e doveri dei richiedenti.

La norma EN 45012 specifica i criteri generali per gli organismi di certificazione che operano nell’ambito dei sistemi di gestione ambientale applicabili ai certificatori della gestione forestale. Altri organismi accreditati a livello nazionale che possano dimostrare la dovuta competenza ed imparzialità ed il possesso di adeguati sistemi organizzativi per rilasciare una certificazione di gestione forestale, possono parimenti essere riconosciuti come soggetti competenti alla stregua di quelli accreditati in conformità alla EN 45012 o 45011.

La norma EN 45011 specifica i criteri generali per gli organismi di certificazione e in particolar modo per la certificazione dell’assicurazione della qualità applicabile ai certificatori della rintracciabilità dei prodotti forestali. Altri organismi accreditati a livello nazionale che possano dimostrare la dovuta competenza ed imparzialità e il possesso di adeguati sistemi organizzativi per rilasciare una certificazione di gestione forestale, possono parimenti essere riconosciuti come soggetti competenti alla stregua di quelli accreditati in conformità alla EN 45012 o 45011.

La norma EN 30011-2 specifica i criteri di qualificazione per i valutatori ambientali e costituisce una guida che dovrebbe essere usata per supportare le richieste dei sistemi di gestione ambientale e le verifiche ambientali. I requisiti minimi sono stabiliti in maniera tale che le verifiche siano condotte efficacemente ed uniformemente.

 
Powered by:
PEFC Italia - Strada dei Loggi, 22 - 06135 Perugia - Ponte San Giovanni Tel 075.7824825 - FAX 075.5997295
C.F.:92110670343 - P.IVA: IT02396430346
e-mail: info@pefc.it - LOGIN