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Requisiti minimi
Qualsiasi schema di certificazione forestale nazionale,
regionale o ad altro livello sub-nazionale dovrà
essere approvato dal Consiglio del PEFC. Le procedure
relative hanno tenuto in considerazione le Guide ISO
61 e 62 e sono le seguenti:
- Presentazione alla Segreteria del PEFC dello schema
di certificazione, con lista di controllo (disponibile
presso la Segreteria) compilata. Questa, unitamente
alla richiesta scritta, inoltrata da parte del membro
nazionale del PEFC (o da altro proprietario dello
schema) è finalizzata a consentire che lo
schema stesso sia formalmente valutato ed approvato.
La suddetta presentazione deve pervenire sia in
forma scritta che in formato elettronico per permettere
il suo inserimento sul sito web del PEFCC e la conseguente
raccolta di pubblici commenti.
- Lo schema viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione
che, a seconda dei casi, si avvale di una società
di consulenza indipendente o di consulenti, con
lincarico di valutare la conformità
dello schema ai requisiti del PEFCC. Nel caso in
cui non sia possibile individuare una società
di consulenza indipendente adeguata, può
essere nominato un gruppo di esperti indipendenti.
Questi devono possedere le competenze richieste
per valutare lo schema rispetto ai criteri del PEFCC.
In entrambi i casi, i soggetti coinvolti dovranno
appartenere a Paesi diversi da quello del richiedente
e non dovranno avere alcun interesse di parte nella
richiesta.
- Copie dello schema (inclusa la lista di controllo)
devono inoltre essere inviate a ciascun dei gruppi
nazionali di gestione del PEFC membri del PEFCC,
in maniera da permettere a questi di trasmettere
eventuali commenti scritti ai consulenti indipendenti
o al gruppo di esperti entro il termine di 3 settimane.
Per le stesse ragioni, lo schema (con la lista di
controllo compilata) dovrà infine essere
pubblicato nel sito Web ufficiale del PEFCC.
- Nei casi in cui siano richieste modifiche minori,
i consulenti indipendenti potranno discuterle direttamente
con il richiedente, in maniera che questultimo
provveda alle necessarie integrazioni.
- Entro il termine di 5 settimane, i consulenti
indipendenti dovranno predisporre un rapporto per
il Consiglio di Amministrazione al fine di consentirgli
di prendere una decisione circa la conformità
dello schema di certificazione, come previsto dallArticolo
6 dello Statuto del PEFCC. Una copia del rapporto
dovrà anche essere inviata al richiedente.
- Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione
ritenga conforme lo schema di certificazione, dovrà
proporne lapprovazione allAssemblea
generale. A questo proposito verrà organizzata
una votazione postale nellambito della quale
i delegati allAssemblea generale, autorizzati
a votare per conto degli enti di gestione nazionali
del PEFC membri del PEFCC, avranno a disposizione
3 settimane per rispondere.
- Nel caso invece in cui il Consiglio di Amministrazione
riscontra la non conformità della schema
di certificazione dovrà avvisare il richiedente.
Questultimo potrà sia rivedere lo schema
e riformulare la domanda o fare ricorso contro la
decisione del Consiglio di amministrazione e richiedere
che lo schema venga riconsiderato nella successiva
riunione dellAssemblea generale
- Se, a seguito della votazione postale, la maggioranza
degli aventi diritto voterà a favore dello
schema, esso verrà ritenuto approvato dal
PEFCC e verrà concesso luso del logo
PEFC e/o i diritti previsti dalle regole del PEFCC.
Tale decisione verrà inserita nel sito Web
del PEFCC. Se il voto risulterà invece negativo,
il richiedente potrà appellarsi affinché
lo schema venga riconsiderato alla successiva Assemblea
generale
- Il Consiglio di Amministrazione potrà parimenti
scegliere di rinviare la discussione della domanda
alla successiva Assemblea generale.
- Eventuali modifiche (anche secondarie) ad uno
schema approvato richiederanno che esso sia sottoposto
al PEFCC in modo di valutarle nellottica di
assicurare la continua conformità con i requisiti
del PEFCC. Il Consiglio di Amministrazione ha la
facoltà di approvare per conto dellAssemblea
generale eventuali modifiche di carattere secondario,
provvedendo che esse siano state ritenute conformi
ai requisiti del PEFCC da un consulente indipendente,
come sopra. Modifiche di maggior importanza dovranno
essere approvate dallAssemblea generale, come
sopra.
- Ciascun richiedente è responsabile di
sostenere i costi richiesti dal processo di valutazione.
- Il PEFCC dovrà assicurare che lo schema
soddisfi i requisiti tecnici del PEFCC. Dal momento
che lo schema dovrà essere implementato tramite
organismi accreditati dal proprio servizio nazionale
di accreditamento o coinvolgere organismi accreditati,
è responsabilità del richiedente fornire
garanzia che lo schema è in grado di soddisfare
i relativi requisiti.
Compatibilità dei criteri di certificazione
con i Criteri pan-europei
Lo schema di certificazione forestale deve applicare
i Criteri pan-europei per la gestione forestale sostenibile
come contesto comune mentre le Linee guida operative
pan-europee devono formare le basi di riferimento
nella definizione delle norme. I criteri applicati
dal sistema di certificazione nazionale devono essere
compatibili con i Criteri pan-europei per una gestione
forestale sostenibile adottati nella Terza Conferenza
Ministeriale Pan-Europea sulla Protezione delle Foreste
in Europa, svoltasi a Lisbona, il 2-4 giugno 1998
(attualmente noti come "Criteri Pan-Europei"
ma in precedenza spesso riportati sotto la denominazione
di "Criteri di Helsinki"). Per compatibilità
si intende che i sei Criteri pan-europei siano adeguatamente
applicati.
Deve inoltre essere fornita una descrizione appropriata
per spiegare come gli Indicatori pan-europei e le
Linee guida operative pan-europee sono stati utilizzati
quali basi di riferimento per la definizione dei criteri
di certificazione nazionali. Al fine di facilitare
la valutazione da parte del PEFCC, tale informazione
deve essere unita alla richiesta di riconoscimento
degli schemi nazionali.
Sviluppo dei criteri di certificazione
Il processo di sviluppo seguito nella redazione
delle norme devono rispettare gli elementi chiave
specificati nel Capitolo 1.1. Una descrizione del
processo di sviluppo dovrà essere allegata
alla presentazione dello schema nazionale per facilitare
la sua valutazione da parte del PEFCC.
Livello di applicazione della certificazione forestale
Lappropriato livello geografico per lo sviluppo
e lapplicazione dei criteri è lasciato
allarbitrio del soggetto che desidera richiedere
la certificazione forestale. Sono possibili i seguenti
livelli o combinazioni:
- Certificazione regionale
- Certificazione di gruppo
- Certificazione individuale
Procedure di certificazione
I requisiti per la verifica ispettiva e le procedure
di certificazione del PEFC sono prevalentemente basati
sulle norme EN 45011 (Requisiti generali per organismi
che operano nellambito dei sistemi di certificazione
di prodotto), EN 45012 (Requisiti generali per organismi
che eseguono la valutazione e certificazione/registrazione
della qualità) e EN 30011-2 (Criteri di qualificazione
per verificatori di sistemi qualità). Le procedure
di partecipazione agli schemi di certificazione sono
documentate e distribuite ai richiedenti e fornitori
certificati. La documentazione dovrà contenere
anche la descrizione dei diritti e doveri dei richiedenti.
La norma EN 45012 specifica i criteri generali per
gli organismi di certificazione che operano nellambito
dei sistemi di gestione ambientale applicabili ai
certificatori della gestione forestale. Altri organismi
accreditati a livello nazionale che possano dimostrare
la dovuta competenza ed imparzialità ed il
possesso di adeguati sistemi organizzativi per rilasciare
una certificazione di gestione forestale, possono
parimenti essere riconosciuti come soggetti competenti
alla stregua di quelli accreditati in conformità
alla EN 45012 o 45011.
La norma EN 45011 specifica i criteri generali per
gli organismi di certificazione e in particolar modo
per la certificazione dellassicurazione della
qualità applicabile ai certificatori della
rintracciabilità dei prodotti forestali. Altri
organismi accreditati a livello nazionale che possano
dimostrare la dovuta competenza ed imparzialità
e il possesso di adeguati sistemi organizzativi per
rilasciare una certificazione di gestione forestale,
possono parimenti essere riconosciuti come soggetti
competenti alla stregua di quelli accreditati in conformità
alla EN 45012 o 45011.
La norma EN 30011-2 specifica i criteri di qualificazione
per i valutatori ambientali e costituisce una guida
che dovrebbe essere usata per supportare le richieste
dei sistemi di gestione ambientale e le verifiche
ambientali. I requisiti minimi sono stabiliti in maniera
tale che le verifiche siano condotte efficacemente
ed uniformemente.
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