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STATUTO DEL PEFCC

Articolo 1 - Denominazione e sede
L’associazione è donominata " Programme for Endorsement of Forest Certification Council" ( Programma per il riconoscimento di schemi nazionali di Certificazione Forestale), abbreviato in PEFCC.
La sede operativa dell’Organizzazione è in Lussemburgo. La sede dell’organizzazione può essere trasferita in qualunque luogo della città di Lussemburgo per decisione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2 -Obiettivi
Il PEFCC ha i seguenti obiettivi:
Promuovere la gestione sostenibile delle foreste attraverso l’implementazione del PEFC.
Agire come ente di gestione dello Schema del PEFC.
Coordinare e sviluppare ulteriormente l’implementazione dello Schema del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes come schema di certificazione credibile.
Valutare la conformità degli schemi di certificazione dei partecipanti rispetto ai requisiti dello schema generale.
Agire come il formale rappresentante del Sistema di Certificazione Pan-Europeo.
Il PEFC può intraprendere ogni azione correlata direttamente o indirettamente ai suddetti obiettivi. In particolare, il PEFC può mantenere i diritti di proprietà intellettuale e utilizzarli in modo appropriato al fine di promuovere i predetti obiettivi.

Articolo 3 - Membri
Gli enti nazionali costituitisi con l’obiettivo di iniziare e dirigere l’implementazione dello schema PEFC all’interno del proprio Paese possono chiedere di associarsi al PEFC. Le organizzazioni nazionali dei proprietari forestali hanno la responsabilità di invitare le organizzazioni nazionali che rappresentano tutti gli interessi rilevanti per costituire tale ente nazionale di gestione. Il numero minimo di membri del PEFCC è 6.
I membri del PEFCC sono responsabili di assicurarsi che, nell’ambito della loro competenza, i requisiti del PEFC siano implementati secondo le regole definite dal "Programme for Endorsement of Forest Certification Council".
L'ammissione di nuovi membri è decisa dall'Assemblea Generale con la semplice maggioranza sulla base della proposta del Consiglio di Amministrazione.
I membri che non rispettano lo Statuto, le regole e le procedure dello schema PEFCC o le regole interne delle procedure, possono essere ammoniti dal Consiglio di Amministrazione. Se dopo tale richiamo la violazione continua o se ne presenta un’altra, l’associazione può essere sospesa o revocata dall’Assemblea Generale con la maggioranza dei due-terzi, dopo aver sentito la giustificazione dell'interessato.
La radiazione di un membro deve essere dichiarata per mezzo di una lettera raccomandata indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con un preavviso di tre mesi. Il costo dell’associazione per l’anno in corso non verrà rimborsato.
L’Assemblea Generale può decidere di accettare altre associazioni, quali le organizzazioni internazionali che supportano gli obiettivi del PEFC, come membri straordinari senza diritto di voto.
Qualunque membro che non abbia pagato la quota annuale entro tre mesi dopo il secondo avviso, è automaticamente escluso dall’associazione.

Articolo 4 - Budget e contributi associativi
Ogni anno, il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all’Assemblea Generale il bilancio consuntivo dell’anno precedente ed il budget per l’anno seguente. Il budget annuale e la quota di associazione sono fissati dall’Assemblea Generale con la maggioranza dei due- terzi dei votanti. Il Consiglio di Amministrazione propone la quota associativa. Il massimo costo dell’associazione annuale è di 100.000 Euro.

Articolo 5 - Assemblea Generale
L’assemblea Generale è l’autorità superiore del PEFCC. L’Assemblea si riunisce regolarmente almeno una volta l’anno. Ogni membro è rappresentato da un delegato che può essere sostituito da uno delegato autorizzato dallo stesso ente di gestione nazionale. L’autorizzazione deve essere presentata in forma scritta. Se un membro non può partecipare, il delegato ha i suoi stessi diritti.
I delegati possono essere accompagnati anche da altri rappresentanti dello stesso ente di gestione nazionale. Questi partecipano come osservatori e possono essere al massimo due per ogni ente di gestione nazionale.
L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata con almeno quattro settimane di preavviso (fa fede il timbro postale) ed include l’ordine del giorno. Documenti pertinenti devono essere resi disponibili non più tardi di una settimana prima della riunione dell’Assemblea Generale.
Un’Assemblea Generale straordinaria può essere convocata dal Presidente o su domanda di almeno un quinto dei membri.
L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente che è eletto dai delegati con una maggioranza dei due-terzi per un periodo di due anni. Egli può essere rieletto per una seconda e terza volta.
L’Assemblea Generale elegge un primo ed un secondo Vice-Presidente che presiedono l’Assemblea in assenza del Presidente stesso. In assenza sia del Presidente che dei Vice-Presidenti, l’Assemblea Generale può essere presieduta da un membro eletto tra i presenti con la semplice maggioranza.
L’Assemblea Generale elegge i membri del Consiglio di Amministrazione su proposta dei delegati nazionali. I membri del Comitato possono essere membri degli Enti di gestione nazionali e possono non essere delegati del PEFCC. Il Presidente ed i Vice-Presidenti sono, nello stesso tempo, membri del Consiglio di Amministrazione. I membri del Consiglio non hanno diritto di voto nell’Assemblea Generale.

L’Assemblea Generale ha i seguenti compiti:
adottare e revisionare lo Statuto del PEFC
emendare e revisionare i documenti e le procedure tecniche che regolano lo schema PEFC
decidere sulla formazione e sulla sede della segreteria
eleggere e dimettere i membri del Consiglio di Amministrazione
eleggere due amministratori
adottare il budget annuale ed il consuntivo del PEFCC
valutare l’ammissione di nuovi membri e la dimissione di altri
valutare lo scioglimento del PEFCC.
Se lo Statuto non prevede diversamente, le decisioni sono prese dall’Assemblea con la semplice maggioranza.
Il PEFCC può essere sciolto solo con la maggioranza dei due terzi dei votanti.
In base all’articolo 8, primo paragrafo della Legge del 21 Aprile 1928, lo Statuto può essere modificato solo con la maggioranza di due terzi dei voti, se l’oggetto della modifica è stato specificatamente citato nella convocazione e se i due terzi dei membri rappresentati (la legge citata in questo Statuto è una legge del Lussemburgo, del 2 aprile 1928, relativa alle associazioni e fondazioni non a scopo di lucro). Se uno degli obiettivi dell’associazione deve essere modificato, è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei voti. Per la determinazione del quorum dei votanti i membri senza diritto di voto non sono considerati. Se il quorum non è raggiunto occorrerà seguire la procedura dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3 della legge del 21 Aprile 1928.
Tutti i membri hanno a disposizione tra uno e tre voti, secondo le categorie annuali di materiale legnoso tagliato: meno di 10 milioni di metri cubi, tra 10 e 30 milioni di metri cubi, più di 30 milioni di metri cubi. Le regole interne delle procedure determinano il campo dei voti, sulla base delle statistiche ufficiali UN ECE/FAO.
Le decisioni dell’Assemblea Generale saranno riportate in un registro dei verbali, ognuno dei quali firmato dal Presidente e dal Segretario generale. I membri, così come le terze parti aventi un legittimo interesse, possono fare domanda per averne copia. Dette copie saranno firmate dal Segretario generale.

Articolo 6 - Consiglio di Amministrazione
Il Programme for Endorsement of Forest Certification Council è amministrato e gestito da un Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione comprende il Presidente del PEFCC, i Vice-Presidenti e i 2-8 membri che sono eletti dall’Assemblea Generale ogni due anni. La composizione dei membri del Comitato dovrebbe rispecchiare gli interessi della maggioranza che sostiene il PEFCC, la distribuzione geografica dei membri e la diversità della loro categoria di materiale legnoso tagliato annualmente. Le decisioni del Comitato sono prese in base alla semplice maggioranza (la legge riguardante questo statuto è la già citata legge del Lussemburgo del 21 Aprile 1928). In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.
In assenza del Presidente, le riunioni del Consiglio sono presiedute dai Vice-Presidenti.
Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un periodo di due anni. E’ possibile tuttavia una rielezione degli stessi membri del Comitato.
Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio almeno due volte l’anno con lettera raccomandata ed almeno quattro settimane di anticipo, includendo l’ordine del giorno. La documentazione pertinente deve essere resa disponibile almeno una settimana prima della data della riunione del Consiglio di Amministrazione. Le riunioni del Comitato possono anche essere convocate su richiesta di almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:
coordinare ed amministrare il lavoro del Consiglio per la Certificazione Forestale Pan-Europea
preparare la riunione dell’Assemblea Generale
preparare il budget annuale e il resoconto consuntivo annuale
decidere sulla conformità degli schemi di certificazione rispetto ai requisiti stabiliti dal PEFCC
istituire gruppi di lavoro e gruppi di esperti per temi specifici, secondo necessità
eseguire attività di promozione e curare le pubbliche relazioni
assumere e licenziare il Segretario generale o altro personale dipendente
considerare gli schemi non PEFC agevolando il mutuo riconoscimento.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione prende tutte quelle decisioni, nell’interesse del PEFC, che non sono espressamente di competenza dell’Assemblea Generale (in base all’articolo 5) pur essendo quest'ultima autorizzata, nelle sue mansioni di autorità suprema, ad agire e a prendere decisioni in qualunque circostanza e riguardo qualunque questione, anche quelle che non sono state espressamente indicate nel predetto articolo 5 o che sono di competenza del Consiglio di Amministrazione. Le decisioni prese dall’Assemblea Generale sono vincolanti pere il Consiglio di Amministrazione.
Qualunque decisione, finanziariamente o politicamente vincolante per il PEFC, deve essere avvallata dal Consiglio di Amministrazione e deve essere firmata dal Presidente del Consiglio e dal Segretario generale.
I membri del Consiglio di Amministrazione, mentre esercitano le loro funzioni, non possono assumere obblighi personali e sono solo responsabili del loro mandato.

Articolo 7 - Il Segretario generale
Il Segretario generale del PEFCC è responsabile dei lavori della segreteria. Il Consiglio di Amministrazione assume il Segretario/a generale e fissa il suo stipendio. Il Segretario generale deve rispondere del suo operato al Consiglio di Amministrazione. Egli assicura la comunicazione tra i membri e supporta il lavoro del Consiglio di Amministrazione, curando specialmente l'attività promozionale e le pubbliche relazioni. I compiti del Segretario generale sono specificati nelle regole interne delle procedure.
Il Segretario generale partecipa alle riunioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione e tiene i verbali delle riunioni. La Segreteria può essere assegnata ad una qualsiasi delle organizzazioni associate.

Articolo 8 - Lingue ufficiali
L’Inglese è la lingua ufficiale del PEFCC. Le Assemblee Generali saranno tenute in Inglese, Tedesco e Francese, mentre tutte le altre riunioni solo in Inglese. I documenti ufficiali saranno forniti in Inglese dalla segreteria. Ulteriori traduzioni rientrano nelle responsabilità dei singoli enti di gestione nazionali.

Articolo 9 - Regole interne di procedura
Le regole interne di procedura sono decise dal Consiglio di Amministrazione e presentate all’Assemblea Generale.

Articolo 10 - Utilizzo del logo e suo finanziamento
Le regole per l’uso del logo ed il pagamento per l’uso del logo sono decisi dall’Assemblea Generale nell'ambito della struttura dei principi del PEFCC.

Articolo 11 - Scioglimento
Dopo lo scioglimento dell’associazione i patrimoni sociali devono essere distribuiti tra i membri dell’associazione aventi diritto di voto.

 
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