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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE "PEFC ITALIA"
Versione del 26 marzo 2009

ART. 1
Costituzione e sede
È costituita ai sensi dell’art. 14 e seguenti del C.C. l’Associazione denominata "Programme for Endorsement of Forest Certification schemes Italia", in sigla “PEFC ITALIA” membro ufficiale italiano del Consiglio PEFC (PEFCC), Associazione di legge svizzera. L’Associazione ha sede legale in Roma, presso la sede dell’UNCEM, via Palestro, 30.
Potrà essere stabilita una sede operativa amministrativa diversa da quella legale.
L’Associazione ha un proprio logo e può adottare, in aggiunta o in sostituzione di esso, il logo del Consiglio PEFC, in base ad un contratto scritto col Consiglio del PEFC.
L’Associazione non ha fini di lucro. La durata è stabilita per venti anni decorrenti da oggi (5 aprile 2001), prorogabili con delibera dell’Assemblea Generale dei soci.

ART. 2
Scopi e finalità
L’Associazione si propone di favorire e migliorare la gestione sostenibile delle foreste, attraverso la promozione del sistema di certificazione del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes, in seguito chiamato semplicemente PEFC, secondo gli standard del PEFC ITALIA.
L’Associazione in particolare:

  1. promuove il sistema PEFC e il sistema di certificazione PEFC ITALIA ed eventuali sistemi di certificazione a livello regionale;
  2. determina metodi e criteri rispondenti al processo di certificazione e definisce le procedure per eventuali future revisioni;
  3. definisce i requisiti degli organismi di certificazione e dei verificatori;
  4. definisce procedure uniformi per la certificazione;
  5. svolge il controllo interno con attività di monitoraggio delle iniziative riguardanti il PEFC ITALIA;
  6. produce, distribuisce e diffonde materiale scientifico, culturale, didattico ed altro mediante documenti, stampati, pubblicazioni, studi, collane e quant’altro, sia in proprio che attraverso terzi sul tema delle certificazioni;
  7. svolge ed organizza seminari, assemblee, incontri, convegni, dibattiti e conferenze sul tema delle certificazioni;
  8. collabora con gli altri paesi e con i membri europei del PEFC per promuovere il coordinamento nel settore delle certificazioni;
  9. si confronta con altri sistemi di certificazione diversi dal PEFC ITALIA e promuove un mutuo riconoscimento;
  10. gestisce i diritti per l’uso del logo PEFC in Italia in base ad un contratto scritto col Consiglio del PEFC che è il proprietario del marchio registrato.  

ART. 3
Soci
Possono essere soci dell’Associazione i soggetti disposti a sostenere la certificazione forestale secondo lo standard PEFC. In tale ambito possono aderire persone fisiche o giuridiche sia private che pubbliche anche di carattere economico.
I soci si impegnano a rispettare le finalità dell’Associazione ed hanno un interesse ad una gestione sostenibile delle foreste. Essi si dividono in:

  1. Promotori: sono soci promotori tutti coloro che partecipano alla prima assemblea generale dei soci;
  2. Sostenitori: sono soci sostenitori tutti coloro che fanno lasciti, donazioni o offerte al PEFC Italia;
  3. Ordinari: Sono soci ordinari tutti gli altri soggetti che hanno aderito all’Associazione dopo la sua costituzione;
  4. Onorari: Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che vengono nominate ed elette dall’Assemblea Generale dei soci  in quanto hanno dato un grande contributo all’Associazione stessa o alla gestione sostenibile delle foreste. I soci onorari non hanno diritto di voto.

I soci hanno diritto ad intervenire in assemblea dei soci e di partecipare al voto, su quanto costituisce oggetto all’ordine del giorno comprese le modifiche dello statuto e la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio d’Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.
Il Consiglio d’Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro il successivo Consiglio d’Amministrazione, purché la domanda sia pervenuta 30 giorni prima della convocazione. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicare la motivazione di detto diniego.

ART. 4
Doveri dei Soci
Ogni socio è tenuto all’osservanza dello Statuto dell’Associazione, di eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (cfr. Art. 11) e delle decisioni dell’Assemblea Generale dei Soci, nonché al pagamento della quota sociale annuale.
La quota sociale annuale viene proposta entro il secondo semestre dell’anno precedente dal Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci.
Il mancato pagamento della quota sociale di cui al comma 1 comporta la sospensione dell’esercizio delle funzioni attribuite ai soci. Qualora l’inadempienza si protragga per più di tre anni, il Consiglio d’Amministrazione può escludere il socio dall’Associazione.
I soci hanno la possibilità di regolarizzare il pagamento delle quote sociali in qualsiasi momento, purché prima dello svolgimento dell’Assemblea Generale dei Soci.

ART. 5
Recesso dall’Associazione
I soci possono recedere dall’Associazione fermo restando l’obbligo di rispettare le disposizione statutarie fino al momento in cui il recesso diviene operativo.
La dichiarazione di recesso deve essere redatta in forma scritta e motivata. Essa deve pervenire almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno in corso e ha efficacia dall’inizio dell’anno successivo a quello nel quale è stata presentata.

ART. 6
Soci inadempienti
Il Consiglio di Amministrazione può sospendere o escludere dall’Associazione i soci qualora questi:
- si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- arrechino in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione o svolgano attività in contrasto con la stessa;
- non adempiano puntualmente senza giustificati motivi agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso l’Associazione.
I criteri per l’adozione delle misure di cui al comma 1 vengono fissati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 7
Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti.
Per l’effettuazione della sua attività l’Associazione dispone:

  1. dei frutti del patrimonio;
  2. delle quote associative dei soci;
  3. di ogni altro contributo di enti, associazioni, privati interessati al suo scopo;
  4. dei contributi straordinari dei soci, persone o Enti;
  5. dei finanziamenti per le iniziative e le attività varie effettuate dalla stessa.

Le somme eccedenti i bisogni ordinari vengono di regola destinate alla costituzione di un fondo di riserva e garanzia per le attività future.

ART. 8
Organi Sociali
Sono Organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea Generale dei Soci;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Presidente e i due Vice Presidenti;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  5. il Collegio dei Probiviri.

ART. 9
L’Assemblea generale dei soci
All’Assemblea generale dei soci hanno diritto di partecipare tutti coloro che sono in regola con il versamento delle quote sociali.
La convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci deve essere comunicata a tutti i soci per iscritto almeno 10 giorni prima della riunione con l’indicazione della data, luogo ed ora della prima e seconda convocazione, nonché dell’ordine del giorno.
L’assemblea generale dei soci può aver luogo anche al di fuori della sede sociale purché in luogo facilmente raggiungibile con mezzi meccanici ed in territorio italiano.
L’assemblea generale dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Salvo non diversamente previsto dalla Legge e dal presente Statuto, le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei soci intervenuti.
Ogni socio, ad eccezione dei soci onorari, ha diritto ad un solo voto. Egli può farsi rappresentare nell’assemblea mediante delega scritta da un altro socio. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea Generale più di due soci. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee.

ART. 10
Svolgimento e funzioni dell’assemblea
L’assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente. In sua mancanza dal Vice Presidente vicario e qualora anche questo sia assente dal Consigliere più anziano di età.
Il Presidente è assistito nel corso dell’Assemblea Generale dei Soci da un Segretario eletto dall’Assemblea.
Il Presidente constata la regolarità delle deleghe presentate e verifica la sussistenza del diritto ad intervenire all’Assemblea.
Delle riunioni dell’Assemblea Generale dei Soci si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea.
L’Assemblea Generale dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura del Bilancio del relativo esercizio finanziario per:

  1. approvare il bilancio dell’esercizio precedente;
  2. approvare il bilancio preventivo per il corrente anno;
  3. discutere e decidere su quanto posto come oggetto all’ordine del giorno;
  4. eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui all’art. 11;
  5. eleggere il Presidente e i due Vice Presidenti;
  6. ratificare l’accettazione di nuovi soci;
  7. nominare ed eleggere i soci onorari, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  8. nominare comitati tecnici e gestionali i cui componenti possono anche non essere consiglieri dell’Associazione, purché siano soci  o delegati dagli stessi.

L’Assemblea Generale dei Soci straordinaria è convocata:

  1. tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario;
  2. allorché ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Le modifiche statutarie possono essere approvate solo in sede di Assemblea straordinaria con il 50% più uno dei voti nel numero di soci.

Il presidente può nominare, quando necessario, due scrutatori, i quali firmano assieme al Presidente e al Segretario i verbali delle riunioni dell’Assemblea Generale dei Soci nella quale sono intervenuti.

ART. 11
Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i membri sono eleggibili per tre mandati consecutivi.
Nel caso in cui un Consigliere sia assente ingiustificato per tre volte, il Consiglio dichiarerà decaduta la carica di Consigliere. In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere, questi può venire surrogato su indicazione del Consiglio sino alla prima convocazione successiva dell’Assemblea Generale dei Soci. Nella relativa seduta l’Assemblea, se indicato, eleggerà il membro sostituto che rimarrà in carica fino alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a tredici membri eletti dall’Assemblea Generale dei Soci. La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà garantire una adeguata rappresentatività alle parti interessate che maggiormente sostengono il PEFC Italia.
Durante le sedute il Consiglio di Amministrazione è assistito dal Segretario dell’Associazione nominato dal Consiglio.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio è convocato dal Presidente.

ART. 12
Funzioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione svolge tutte le attività dirette al conseguimento degli scopi dell’Associazione ad eccezione di quelle che ai sensi del presente statuto competono ad altri organi dell’Associazione. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

  1. nomina il Segretario Generale e il personale utile per le attività dell’Associazione.
  2. predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo;
  3. propone la quota ordinaria annuale e gli eventuali contributi aggiuntivi e/o straordinari istituiti per esigenze particolari e per attività specifiche, per l’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci;
  4. convoca l’assemblea sia ordinaria che straordinaria;
  5. decide sull’ammissione di nuovi soci, a maggioranza semplice;
  6. propone all’Assemblea Generale dei Soci la ratifica di nuovi soci;
  7. propone all’Assemblea Generale dei soci le modifiche da apportare allo statuto;
  8. propone all’Assemblea Generale dei soci la nomina dei soci onorari;
  9. propone all’Assemblea Generale dei soci la sospensione e l’esclusione dei soci indicandone i motivi;
  10. cura la gestione giuridico contabile dell’Associazione;
  11. nomina il membro delegato ufficiale italiano e due osservatori all’assemblea generale del PEFC internazionale (PEFC Council) e propone i membri per il Consiglio di Amministrazione, la presidenza, le due Vice-Presidenze e il tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione assume inoltre tutte le decisioni nell’interesse del PEFC Italia che non sono espressamente di competenza dell’Assemblea Generale dei Soci, per quanto l’Assemblea sia configurata, nei suoi compiti, come l’organo dotato della massima autorità di azione e decisione, in ogni circostanza ed in ogni ambito, compresi quelli non espressamente indicati nel presente articolo o negli Artt. 9 e 10 o che sono di competenza del Consiglio di Amministrazione. Le decisioni assunte dall’Assemblea Generale dei Soci sono  vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare il presidente o uno o più consiglieri allo svolgimento di specifiche funzioni o attribuzioni.
Il Consiglio d’Amministrazione cura i rapporti con le eventuali associazioni PEFC regionali, delegando la gestione ordinaria di tali rapporti al Segretario Generale.

ART. 13
Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Presiede l’Assemblea Generale dei Soci e il Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente e i due Vice-presidenti sono eletti dai soci dell’Assemblea generale con la maggioranza dei due terzi dell’Assemblea. Il Presidente e i due Vice Presidenti sono allo stesso tempo membri del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario, individuato dallo stesso presidente.

ART. 14
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dall’Assemblea è costituito da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti. Il Presidente deve essere iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha i compiti previsti dagli artt. 2397 e seguenti del Titolo V del Codice Civile.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

ART. 15
Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, nominato dall’Assemblea, è costituito da 3 membri preferibilmente scelti tra i componenti dell’Assemblea.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni previste dallo Statuto ed è comunque chiamato a
decidere ogni controversia tra i Soci o tra questi ultimi e gli Organi Sociali, relativa all’interpretazione ed esecuzione delle norme statutarie.

ART. 16
Il Segretario Generale
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. E’ responsabile dell’efficienza dei servizi e dell’andamento degli uffici dell’Associazione; propone assunzioni e licenziamenti del personale con l’Approvazione del Presidente.
Il Segretario Generale partecipa normalmente – con carattere consultivo- alle sedute del Consiglio di Amministrazione e potrà essere chiamato in sede di Assemblea.

ART. 17
Esercizio finanziario
L’anno sociale ha inizio il giorno primo gennaio e termina il giorno trentuno dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre 2001.
Il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario dell’anno successivo da sottoporre all’approvazione da parte dell’assemblea generale dei soci. Il bilancio annuale di previsione è composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese e dal quadro generale riassuntivo.
E’ previsto il meccanismo dell’assestamento del bilancio deliberato da parte del Consiglio d’Amministrazione nei casi in cui se ne verifichino le condizioni.
Per gravi motivi l’assemblea generale dei soci può utilizzare l’esercizio provvisorio che non può eccedere la durata dei primi quattro mesi dell’esercizio di riferimento.
Entro il 30 aprile il consiglio di amministrazione deve sottoporre all’approvazione da parte dell’assemblea generale dei soci il conto consuntivo dell’esercizio finanziario precedente. Il conto consuntivo comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.
I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati ai sensi di Legge.
Per il controllo finanziario e di gestione l’Associazione potrà avvalersi dell’opera di collaboratori esterni.

ART. 18
Avanzo di gestione
In riferimento anche all’art. 7, gli eventuali avanzi di gestione che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario devono essere accantonati su apposito fondo e riutilizzati per gli esercizi futuri nell’ambito delle finalità dell’Associazione.

ART. 19
Indisponibilità del patrimonio
In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.
In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione il patrimonio esistente è devoluto ad
altre associazioni con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dal decreto legislativo del 4.12.97 n. 460.

ART. 20
Modifiche statutarie
L’assemblea generale dei soci può modificare il presente statuto con voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti o rappresentanti per delega aventi diritto al voto, a condizione che la relativa proposta di modifica sia presentata dal consiglio di amministrazione e sia posta all’ordine del giorno salvo le maggioranze più elevate richieste dalla Legge.
I soci possono presentare modifiche statutarie al consiglio di amministrazione dell’Associazione, purché vengano sottoscritte da almeno cinque soci.

ART. 21
Scioglimento e liquidazione dell’Associazione
L’Associazione si potrà sciogliere per impossibilità di conseguire gli scopi sociali o per deliberazione presa per maggioranza di almeno ¾ dei Soci iscritti.
E’ fatto obbligo di devoluzione del patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In caso di scioglimento, l’assemblea nominerà uno o più liquidatori.
Gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile.

ART. 22
Regolamenti
Il Consiglio di Amministrazione potrà predisporre tutti i regolamenti previsti dal presente statuto o tutti quelli che si rendessero necessari per lo svolgimento dell’attività associativa.
Ogni regolamento così predisposto dovrà essere sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione. Una volta approvato diverrà immediatamente operante e verrà proposto per la ratifica all’Assemblea dei soci.

ART. 23
Disposizioni Finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme legislative vigenti.
L’adesione all’associazione “PEFC ITALIA” comporta l’accettazione esplicita di quanto previsto dal presente Statuto.

 

 
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