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STRUTTURA DEL PEFC, ELEMENTI COMUNI E REQUISITI

Introduzione
Gli elementi comuni ed i requisiti del PEFC sono basati sul Memorandum (Allegato 1) che è stato adottato dalle organizzazioni di 14 Paesi nell’ottobre 1998 a Helsinki.

Obiettivi
Questo documento definisce gli elementi comuni ed i requisiti che devono essere rispettati dagli schemi di certificazione che vogliono prendere parte e utilizzare il marchio commerciale del PEFC. Questi requisiti minimi aiuteranno a promuovere la gestione sostenibile delle foreste ed assicurare i consumatori che i prodotti che riportano l'etichettatura PEFC provengono da foreste gestite in modo sostenibile.

Scopo
Al fine di assicurare un sufficiente grado di equivalenza e comparabilità sono stati definiti i requisiti minimi relativi ai seguenti aspetti della certificazione forestale:
- criteri di certificazione
- applicazione
- verifiche ispettive e procedure di certificazione
- verifica della rintracciabilità
- etichettatura del prodotto
Inoltre, sono state definite struttura e funzioni di un ente europeo di gestione.

Elementi e procedure del PEFC

4.1. Criteri di certificazione

4.1.1. Fondamenti dei Criteri di certificazione
I Criteri di certificazione coprono l’intero campo delle funzioni forestali incluse quelle economiche, ecologiche e sociali. I criteri di certificazione da utilizzare nel PEFC in Europa sono basati sui 6 Criteri pan-europei per la Gestione Sostenibile delle Foreste (GFS) che costituiscono un ulteriore quadro di riferimento comune. I criteri nazionali dovranno rispettare i requisiti legali rilevanti, le politiche ed i programmi nazionali.
Il Processo pan-europeo ha identificato una serie di 27 indicatori quantitativi e descrittivi per un monitoraggio e una rendicontazione nazionale. I singoli Paesi sono liberi di elaborare ulteriormente questi indicatori a livello nazionale. In aggiunta, le linee guida operative pan-europee costituiranno le basi di riferimento per l’elaborazione dei criteri di certificazione regionale e nazionale. Dato che queste linee guida e gli indicatori GFS non sono tutti pertinenti per tutte le condizioni locali, essi servono come schema che dovrà essere interpretato in modo appropriato per adeguarlo alle diverse situazioni regionali e nazionali.
I criteri di certificazione da elaborare dovranno coprire tutti gli aspetti rilevanti della gestione forestale sostenibile (GFS). Essi riguarderanno la condizione delle foreste e gli elementi di gestione o i sistemi di amministrazione che sono importanti per l’implementazione della GFS.

4.1.2. Elaborazione dei criteri di certificazione
I criteri di certificazione saranno elaborati e adottati a livello nazionale, regionale o a qualsiasi altro livello inferiore. Il processo di sviluppo dei criteri dovrà essere iniziato dai proprietari forestali. Tutte le parti interessate saranno invitate a partecipare a questo processo. I loro punti di vista saranno documentati e tenuti in considerazione in modo aperto e trasparente. I criteri saranno periodicamente rivisti alla luce di nuove conoscenze scientifiche e nell’ottica di un miglioramento continuo. Lo sviluppo dei criteri sarà indipendente dal processo di certificazione.
Le diverse fasi del processo di sviluppo dei criteri saranno trasparenti e i risultati verranno resi pubblici. L’obiettivo sarà di raggiungere il consenso, ma ciò non è una condizione essenziale per decidere sui criteri.

4.2. Livello di applicazione
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, volontarietà ed efficienza economica, le unità di certificazione devono essere definite in modo appropriato alle condizioni nazionali. Dovrà inoltre essere disponibile una documentazione che delimiti chiaramente tali unità.

4.2.1. Certificazione regionale
In alcuni Paesi, la certificazione regionale è il modo migliore per evitare la discriminazione nei confronti di piccoli proprietari forestali. In questo caso dovranno essere chiaramente identificati i soggetti autorizzati a richiedere la certificazione regionale. Singoli proprietari forestali potranno partecipare su base volontaria. La conformità ai requisiti rilevanti sarà assicurata da tutti gli interessati coinvolti nella certificazione regionale.
Un registro dei proprietari forestali che prendono parte al processo PEFC, contenente tutti i dati rilevanti, sarà istituito e mantenuto dagli organismi preposti. Il registro sarà redatto per includervi l’intera area coinvolta nella certificazione regionale.

4.2.2. Certificazione di gruppo
Le organizzazioni dei proprietari forestali e altre organizzazioni coinvolte nella gestione di foreste possono richiedere di essere certificate come gruppo. La certificazione di gruppo richiede che tutti i membri si impegnino a soddisfare i requisiti dello schema di certificazione. Un registro dei proprietari forestali che prendono parte al processo PEFC, contenente tutti i dati rilevanti, sarà istituito e mantenuto dai singoli organismi. Il registro sarà redatto per includervi l’intera area coinvolta nella certificazione di gruppo.

4.2.3. Certificazione individuale
Un singolo proprietario forestale è libero di fare domanda per la certificazione individuale nel caso in cui le possibilità della certificazione regionale o di gruppo siano limitate o inesistenti e qualora possieda una superficie forestale così estesa da permettere la verifica della sostenibilità della sua gestione.

4.3. Procedure di certificazione
I requisiti per le verifiche ispettive e le procedure di certificazione del PEFC sono basate principalmente sulle norme EN 45011 (Requisiti generali per organismi che operano nell’ambito dei sistemi di certificazione di prodotto), EN 45012 (Requisiti generali per organismi che eseguono la valutazione e registrazione/certificazione dei sistemi qualità) ed EN 30011-2 (Criteri di qualificazione per valutatori ambientali). Le procedure per la partecipazione agli schemi di certificazione sono documentate e fornite ai richiedenti e ai fornitori certificati. La documentazione conterrà anche la descrizione dei diritti e doveri dei richiedenti.

4.3.1. Processo di certificazione
Il processo di certificazione consisterà nelle fasi descritte nei 5 paragrafi seguenti.
Richiesta di certificazione mediante verifica. Una richiesta di certificazione unitamente alla documentazione necessaria deve essere inviata all’organismo di certificazione.
Processo di valutazione. Una visita di pre-verifica può essere svolta per assicurare che i requisiti per la certificazione siano chiaramente definiti, documentati e interpretati. L’organismo di certificazione predispone un piano per l’attività di valutazione e nomina un gruppo di verificatori qualificati per analizzare la conformità ai criteri di certificazione .
Tutti i dati pertinenti disponibili e le fonti di informazione, specialmente le verifiche interne e altri documenti verranno usati per evitare duplicazioni e quindi per ridurre i costi non necessari.Rapporto. In seguito alla valutazione vengono generalmente messe in atto le seguenti fasi:

  1. dopo la verifica ispettiva il gruppo di verifica produce un rapporto scritto o verbale delle proprie osservazioni al richiedente
  2. il gruppo di verifica predispone un rapporto su quanto riscontrato per l’organismo di certificazione
  3. una bozza del documento di valutazione viene esaminata dal richiedente
  4. il richiedente ha la possibilità di commentare il rapporto e di descrivere le specifiche azioni che intende adottare o pianificare entro un determinato periodo di tempo per ovviare alle non conformità riscontrate rispetto ai requisiti di certificazione.
  5. il richiedente deciderà il target di distribuzione del rapporto un compendio contenente i risultati più importanti sarà reso disponibile al pubblico.
  6. Decisione di certificazione. La decisione se rilasciare o meno la certificazione al richiedente sarà presa dall’organismo di certificazione. La decisione può essere positiva, negativa o condizionata. Coloro che prendono la decisione non dovranno aver partecipato al gruppo di verifica ispettiva dell’organismo di certificazione.

Se viene rilasciata la certificazione, l’organismo di certificazione dovrà fornire al richiedente i documenti pertinenti, specificando le regole di utilizzo della certificazione stessa.
Ulteriori verifiche ispettive. L’organismo di certificazione dovrà eseguire revisioni periodiche per verificare che il richiedente continui ad essere in regola con i requisiti richiesti per la certificazione. Le procedure saranno simili a quelle della valutazione iniziale.

4.3.2. Organismo di certificazione
L’organismo di certificazione costituisce una terza parte indipendente che, in un’unità di certificazione, valuta e certifica la gestione forestale e/o gli aspetti forestali prestazionali rispetto ai criteri di certificazione prestabiliti.
Gli organismi di certificazione devono essere imparziali e possedere la necessaria preparazione tecnica relativamente alle procedure di certificazione, una sufficiente competenza sulla gestione forestale in genere ed una buona comprensione dei criteri di certificazione e dei metodi secondo i quali viene eseguito il processo di certificazione.

I compiti degli organismi di certificazione includono:

  1. esecuzione di verifiche indipendenti
  2. emissione e ritiro dei certificati PEFC
  3. controllo dell’uso del certificato.

Il personale addetto alla verifica deve avere una buona conoscenza dello schema di certificazione e dei requisiti richiesti dal PEFC.
La competenza professionale nella gestione forestale e nelle procedure di certificazione è riconosciuta sulla base di una formazione appropriata e un’adeguata esperienza professionale.

4.3.3. Accreditamento

E' previsto che gli organismi di certificazione siano riconosciuti da enti di accreditamento nazionali o che coinvolgano organismi di certificazione accreditati. Lo scopo è quello di assicurare la credibilità del lavoro di certificazione e di facilitare il mutuo riconoscimento.

4.4. Risoluzione delle dispute

4.4.1. Risoluzione delle dispute all’interno dell’organismo di certificazione

L'organismo di certificazione dovrà:
registrare tutti gli appelli, le lamentele e le dispute connesse alla certificazione
prendere appropriati provvedimenti ed azioni preventive e
documentare le azioni intraprese.

4.4.2. Comitato di risoluzione delle dispute
L'ente di gestione nazionale istituisce un comitato indipendente di risoluzione delle dispute, che si occupa di tutte le lamentele originate da specifiche decisioni relative all’emissione di certificati che non possono essere risolte tra l'organismo di certificazione e il richiedente.

4.5. Marchio collettivo comune e logo
La guida circa l’uso del logo PEFC stabilisce le regole e le linee guida relative al marchio e logo PEFC ed è in corso di definizione. La guida specifica chi è il proprietario e il gestore del logo, chi ha diritto di usare il marchio e il logo PEFC, quali tipi di rivendicazioni sono incluse nel logo, in quale modo il logo può essere usato nella comunicazione tra materiali in ingresso e prodotti in uscita e quali sono le specifiche relative alla riproduzione del logo PEFC nelle forme stampata e nelle pubblicazioni.

4.5.1. Regole generali
Un marchio e un logo collettivo comune saranno registrati e diverranno di proprietà del Programme for Endorsement of Forest Certification Council (PEFCC).
Il marchio e il logo possono essere usati come mezzo di comunicazione, inclusa l'etichettatura di prodotti derivanti da foreste certificate sotto programmi di certificazione riconosciuti soddisfacenti i requisiti del PEFC. Le regole specifiche per l'uso del marchio saranno concordate tra i gruppi nazionali partecipanti al PEFC nell’ambito dell'Assemblea Generale.

4.5.2. Rintracciabilità
Il PEFC riconosce che i problemi relativi alla rintracciabilità del legname dopo l'uscita dalla foresta non sono di facile soluzione. Il processo, in questo momento, può solamente garantire i prodotti fino al limite della proprietà forestale. E’ chiaro che deve essere assicurata una trasparente rintracciabilità a valle e il PEFC si incarica di trovare una soluzione credibile il più presto.
Le regole circa la rintracciabilità sono in corso di stesura.

4.5.3. Etichettatura
Il marchio PEFC può essere usato su prodotti, materiali da imballo o su pubblicazioni promozionali e documenti che accompagnano i prodotti provenienti da una foresta certificata come ad esempio fatture, schede sul prodotto, ecc. Il logo PEFC può anche essere usato a scopi pubblicitari.
I diritti in base ai quali è collegato l'uso del marchio PEFC dovranno risultare chiari e trasparenti al cliente.
Le regole relative all'utilizzo del logo dono in corso di stesura.

5. Struttura organizzativa del PEFC

Livello Internazionale

Il funzionamento dello schema PEFC a livello internazionale e il coordinamento con gli Enti di gestione nazionali è assicurato dal Consiglio del PEFC. Le regole organizzative sono riportate nello statuto.

Livello nazionale
Le organizzazioni dei proprietari forestali dovranno invitare le organizzazioni nazionali che rappresentano le parti interessate a costituire un ente di gestione nazionale che è membro del Programme for Endorsement of Forest Certification Council (PEFCC).

5.1 Definizioni
Stabilire definizioni comuni sui termini chiave relativi alla certificazione è essenziale. Nell’ambito del PEFC saranno utilizzate le definizioni che seguono. Per quanto possibile esse sono basate su riferimenti già esistenti che sono stati sviluppati all'interno di diversi Processi internazionali (ad es. Pan-European Process, Intergovernmental Panel of Forests (IPF) e ISO).
Accreditamento. Procedura mediante la quale un soggetto autorizzato concede formale riconoscimento che un organismo o una persona è competente per svolgere compiti specifici.
Verifica ispettiva. Attività sistematica ed oggettiva mirata a riscontrare la completezza con cui i requisiti relativi ad una specifica siano soddisfatti, condotta da una o più persone indipendenti da quelle oggetto della verifica.
Certificazione. Procedura per mezzo della quale una terza parte fornisce garanzia scritta che un prodotto, un processo o un servizio è conforme a specifici requisiti (ISO/IEC Guida 2).
Conformità. Soddisfacimento di un requisito.
Criteri. Aspetti considerati importanti e mediante i quali può essere giudicato il successo o fallimento di una gestione. Il ruolo dei criteri è di caratterizzare o definire gli elementi essenziali o una serie di condizioni o processi tramite cui può essere valutata la gestione forestale sostenibile (Seminario Intergovernativo sui Criteri e Indicatori per una GFS).
Indicatori. Misure quantitative, qualitative o descrittive che, quando periodicamente determinate e monitorate, indicano la direzione del cambiamento (Seminario Intergovernativo sui Criteri e Indicatori per una Gestione Forestale Sostenibile).
Verifica ispettiva interna. Verifica condotta dalla società/organizzazione (prima parte) e non da una seconda o terza parte indipendente.
Organizzazione. Società, corporazione, impresa, industria, autorità, istituzione o parte o combinazione di queste, consociate o meno, pubbliche o private, che hanno funzioni e amministrazione proprie (definizione ISO).
Non conformità. Non rispetto di un requisito.
Principi. Regole fondamentali che servono come base per ragionamenti e azioni. I principi sono elementi espliciti di un obiettivo quale la Gestione Forestale Sostenibile.
Regione. Foreste all'interno di delimitati confini geografici, amministrativi o politici.
Certificazione regionale. Certificazione delle foreste nell'ambito di delimitazioni geografiche, amministrative o entro confini politici, realizzata da organismi autorizzati per la specifica regione e che preveda la partecipazione volontaria di singoli proprietari forestali.
Requisito. Esigenza o aspettativa dichiarata o implicita.
Sviluppo sostenibile. Sviluppo che soddisfa le esigenze dell’attuale generazione senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie (Rapporto Bruntland).
Gestione Forestale Sostenibile (GFS). Gestione e uso delle foreste e dei territori forestali in modo e misura tali da mantenere la loro biodiversità, produttività, capacità rigenerativa, vitalità ed il loro potenziale per garantire ora e in futuro importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale e che non determini danni ad altri ecosistemi.(definizione di GFS nell’ambito del Processo pan-europeo). I prodotti etichettati PEFC provengono da foreste gestite in maniera sostenibile in quanto certificate in conformità ai 6 Criteri pan-europei.
Terza parte. Persona o organismo riconosciuto indipendente dalle parti coinvolte relativamente all’argomento trattato. Nota: Le parti comunemente coinvolte sono il fornitore (prima parte) e i clienti (seconda parte) (ISO/IEC Guida 2).

 
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