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Introduzione
Gli elementi comuni ed i requisiti del PEFC sono
basati sul Memorandum (Allegato 1) che è stato
adottato dalle organizzazioni di 14 Paesi nellottobre
1998 a Helsinki.
Obiettivi
Questo documento definisce gli elementi comuni ed
i requisiti che devono essere rispettati dagli schemi
di certificazione che vogliono prendere parte e utilizzare
il marchio commerciale del PEFC. Questi requisiti minimi
aiuteranno a promuovere la gestione sostenibile delle
foreste ed assicurare i consumatori che i prodotti che
riportano l'etichettatura PEFC provengono da foreste
gestite in modo sostenibile.
Scopo
Al fine di assicurare un sufficiente grado di equivalenza
e comparabilità sono stati definiti i requisiti
minimi relativi ai seguenti aspetti della certificazione
forestale:
- criteri di certificazione
- applicazione
- verifiche ispettive e procedure di certificazione
- verifica della rintracciabilità
- etichettatura del prodotto
Inoltre, sono state definite struttura e funzioni di
un ente europeo di gestione.
Elementi e procedure del PEFC
4.1. Criteri di certificazione
4.1.1. Fondamenti dei Criteri di certificazione
I Criteri di certificazione coprono lintero
campo delle funzioni forestali incluse quelle economiche,
ecologiche e sociali. I criteri di certificazione da
utilizzare nel PEFC in Europa sono basati sui 6 Criteri pan-europei
per la Gestione Sostenibile delle Foreste (GFS) che
costituiscono un ulteriore quadro di riferimento comune.
I criteri nazionali dovranno rispettare i requisiti
legali rilevanti, le politiche ed i programmi nazionali.
Il Processo pan-europeo ha identificato una serie di
27 indicatori quantitativi e descrittivi per un monitoraggio
e una rendicontazione nazionale. I singoli Paesi sono
liberi di elaborare ulteriormente questi indicatori
a livello nazionale. In aggiunta, le linee guida operative
pan-europee costituiranno le basi di riferimento per
lelaborazione dei criteri di certificazione regionale
e nazionale. Dato che queste linee guida e gli indicatori
GFS non sono tutti pertinenti per tutte le condizioni
locali, essi servono come schema che dovrà essere
interpretato in modo appropriato per adeguarlo alle
diverse situazioni regionali e nazionali.
I criteri di certificazione da elaborare dovranno coprire
tutti gli aspetti rilevanti della gestione forestale
sostenibile (GFS). Essi riguarderanno la condizione
delle foreste e gli elementi di gestione o i sistemi
di amministrazione che sono importanti per limplementazione
della GFS.
4.1.2. Elaborazione dei criteri di certificazione
I criteri di certificazione saranno elaborati e
adottati a livello nazionale, regionale o a qualsiasi
altro livello inferiore. Il processo di sviluppo dei
criteri dovrà essere iniziato dai proprietari
forestali. Tutte le parti interessate saranno invitate
a partecipare a questo processo. I loro punti di vista
saranno documentati e tenuti in considerazione in modo
aperto e trasparente. I criteri saranno periodicamente
rivisti alla luce di nuove conoscenze scientifiche e
nellottica di un miglioramento continuo. Lo sviluppo
dei criteri sarà indipendente dal processo di
certificazione.
Le diverse fasi del processo di sviluppo dei criteri
saranno trasparenti e i risultati verranno resi pubblici.
Lobiettivo sarà di raggiungere il consenso,
ma ciò non è una condizione essenziale
per decidere sui criteri.
4.2. Livello di applicazione
Nel rispetto dei principi di non discriminazione,
volontarietà ed efficienza economica, le unità
di certificazione devono essere definite in modo appropriato
alle condizioni nazionali. Dovrà inoltre essere
disponibile una documentazione che delimiti chiaramente
tali unità.
4.2.1. Certificazione regionale
In alcuni Paesi, la certificazione regionale è
il modo migliore per evitare la discriminazione nei
confronti di piccoli proprietari forestali. In questo
caso dovranno essere chiaramente identificati i soggetti
autorizzati a richiedere la certificazione regionale.
Singoli proprietari forestali potranno partecipare su
base volontaria. La conformità ai requisiti rilevanti
sarà assicurata da tutti gli interessati coinvolti
nella certificazione regionale.
Un registro dei proprietari forestali che prendono parte
al processo PEFC, contenente tutti i dati rilevanti,
sarà istituito e mantenuto dagli organismi preposti.
Il registro sarà redatto per includervi lintera
area coinvolta nella certificazione regionale.
4.2.2. Certificazione di gruppo
Le organizzazioni dei proprietari forestali e altre
organizzazioni coinvolte nella gestione di foreste possono
richiedere di essere certificate come gruppo. La certificazione
di gruppo richiede che tutti i membri si impegnino a
soddisfare i requisiti dello schema di certificazione.
Un registro dei proprietari forestali che prendono parte
al processo PEFC, contenente tutti i dati rilevanti,
sarà istituito e mantenuto dai singoli organismi.
Il registro sarà redatto per includervi lintera
area coinvolta nella certificazione di gruppo.
4.2.3. Certificazione individuale
Un singolo proprietario forestale è libero
di fare domanda per la certificazione individuale nel
caso in cui le possibilità della certificazione
regionale o di gruppo siano limitate o inesistenti e
qualora possieda una superficie forestale così
estesa da permettere la verifica della sostenibilità
della sua gestione.
4.3. Procedure di certificazione
I requisiti per le verifiche ispettive e le procedure
di certificazione del PEFC sono basate principalmente
sulle norme EN 45011 (Requisiti generali per organismi
che operano nellambito dei sistemi di certificazione
di prodotto), EN 45012 (Requisiti generali per organismi
che eseguono la valutazione e registrazione/certificazione
dei sistemi qualità) ed EN 30011-2 (Criteri di
qualificazione per valutatori ambientali). Le procedure
per la partecipazione agli schemi di certificazione
sono documentate e fornite ai richiedenti e ai fornitori
certificati. La documentazione conterrà anche
la descrizione dei diritti e doveri dei richiedenti.
4.3.1. Processo di certificazione
Il processo di certificazione consisterà
nelle fasi descritte nei 5 paragrafi seguenti.
Richiesta di certificazione mediante verifica. Una richiesta
di certificazione unitamente alla documentazione necessaria
deve essere inviata allorganismo di certificazione.
Processo di valutazione. Una visita di pre-verifica
può essere svolta per assicurare che i requisiti
per la certificazione siano chiaramente definiti, documentati
e interpretati. Lorganismo di certificazione predispone
un piano per lattività di valutazione e
nomina un gruppo di verificatori qualificati per analizzare
la conformità ai criteri di certificazione .
Tutti i dati pertinenti disponibili e le fonti di informazione,
specialmente le verifiche interne e altri documenti
verranno usati per evitare duplicazioni e quindi per
ridurre i costi non necessari.Rapporto. In seguito alla
valutazione vengono generalmente messe in atto le seguenti
fasi:
- dopo la verifica ispettiva il gruppo di verifica
produce un rapporto scritto o verbale delle proprie
osservazioni al richiedente
- il gruppo di verifica predispone un rapporto su
quanto riscontrato per lorganismo di certificazione
- una bozza del documento di valutazione viene esaminata
dal richiedente
- il richiedente ha la possibilità di commentare
il rapporto e di descrivere le specifiche azioni che
intende adottare o pianificare entro un determinato
periodo di tempo per ovviare alle non conformità
riscontrate rispetto ai requisiti di certificazione.
- il richiedente deciderà il target di distribuzione
del rapporto un compendio contenente i risultati più
importanti sarà reso disponibile al pubblico.
- Decisione di certificazione. La decisione se rilasciare
o meno la certificazione al richiedente sarà
presa dallorganismo di certificazione. La decisione
può essere positiva, negativa o condizionata.
Coloro che prendono la decisione non dovranno aver
partecipato al gruppo di verifica ispettiva dellorganismo
di certificazione.
Se viene rilasciata la certificazione, lorganismo
di certificazione dovrà fornire al richiedente
i documenti pertinenti, specificando le regole di utilizzo
della certificazione stessa.
Ulteriori verifiche ispettive. Lorganismo di certificazione
dovrà eseguire revisioni periodiche per verificare
che il richiedente continui ad essere in regola con
i requisiti richiesti per la certificazione. Le procedure
saranno simili a quelle della valutazione iniziale.
4.3.2. Organismo di certificazione
Lorganismo di certificazione costituisce una
terza parte indipendente che, in ununità
di certificazione, valuta e certifica la gestione forestale
e/o gli aspetti forestali prestazionali rispetto ai
criteri di certificazione prestabiliti.
Gli organismi di certificazione devono essere imparziali
e possedere la necessaria preparazione tecnica relativamente
alle procedure di certificazione, una sufficiente competenza
sulla gestione forestale in genere ed una buona comprensione
dei criteri di certificazione e dei metodi secondo i
quali viene eseguito il processo di certificazione.
I compiti degli organismi di certificazione includono:
- esecuzione di verifiche indipendenti
- emissione e ritiro dei certificati PEFC
- controllo delluso del certificato.
Il personale addetto alla verifica deve avere una buona
conoscenza dello schema di certificazione e dei requisiti
richiesti dal PEFC.
La competenza professionale nella gestione forestale
e nelle procedure di certificazione è riconosciuta
sulla base di una formazione appropriata e unadeguata
esperienza professionale.
4.3.3. Accreditamento
E' previsto che gli organismi di certificazione siano
riconosciuti da enti di accreditamento nazionali o che
coinvolgano organismi di certificazione accreditati.
Lo scopo è quello di assicurare la credibilità
del lavoro di certificazione e di facilitare il mutuo
riconoscimento.
4.4. Risoluzione delle dispute
4.4.1. Risoluzione delle dispute allinterno
dellorganismo di certificazione
L'organismo di certificazione dovrà:
registrare tutti gli appelli, le lamentele e le dispute
connesse alla certificazione
prendere appropriati provvedimenti ed azioni preventive
e
documentare le azioni intraprese.
4.4.2. Comitato di risoluzione delle dispute
L'ente di gestione nazionale istituisce un comitato
indipendente di risoluzione delle dispute, che si occupa
di tutte le lamentele originate da specifiche decisioni
relative allemissione di certificati che non possono
essere risolte tra l'organismo di certificazione e il
richiedente.
4.5. Marchio collettivo comune e logo
La guida circa luso del logo PEFC stabilisce
le regole e le linee guida relative al marchio e logo
PEFC ed è in corso di definizione. La guida specifica
chi è il proprietario e il gestore del logo,
chi ha diritto di usare il marchio e il logo PEFC, quali
tipi di rivendicazioni sono incluse nel logo, in quale
modo il logo può essere usato nella comunicazione
tra materiali in ingresso e prodotti in uscita e quali
sono le specifiche relative alla riproduzione del logo
PEFC nelle forme stampata e nelle pubblicazioni.
4.5.1. Regole generali
Un marchio e un logo collettivo comune saranno registrati
e diverranno di proprietà del
Programme for Endorsement of Forest Certification Council
(PEFCC).
Il marchio e il logo possono essere usati come mezzo
di comunicazione, inclusa l'etichettatura di prodotti
derivanti da foreste certificate sotto programmi di
certificazione riconosciuti soddisfacenti i requisiti
del PEFC. Le regole specifiche per l'uso del marchio
saranno concordate tra i gruppi nazionali partecipanti
al PEFC nellambito dell'Assemblea Generale.
4.5.2. Rintracciabilità
Il PEFC riconosce che i problemi relativi alla rintracciabilità
del legname dopo l'uscita dalla foresta non sono di
facile soluzione. Il processo, in questo momento, può
solamente garantire i prodotti fino al limite della
proprietà forestale. E chiaro che deve
essere assicurata una trasparente rintracciabilità
a valle e il PEFC si incarica di trovare una soluzione
credibile il più presto.
Le regole circa la rintracciabilità sono in corso
di stesura.
4.5.3. Etichettatura
Il marchio PEFC può essere usato su prodotti,
materiali da imballo o su pubblicazioni promozionali
e documenti che accompagnano i prodotti provenienti
da una foresta certificata come ad esempio fatture,
schede sul prodotto, ecc. Il logo PEFC può anche
essere usato a scopi pubblicitari.
I diritti in base ai quali è collegato l'uso
del marchio PEFC dovranno risultare chiari e trasparenti
al cliente.
Le regole relative all'utilizzo del logo dono in corso
di stesura.
5. Struttura organizzativa del PEFC
Livello Internazionale
Il funzionamento dello schema PEFC a livello internazionale
e il coordinamento con gli Enti di gestione nazionali
è assicurato dal Consiglio del PEFC. Le regole
organizzative sono riportate nello statuto.
Livello nazionale
Le organizzazioni dei proprietari forestali dovranno
invitare le organizzazioni nazionali che rappresentano
le parti interessate a costituire un ente di gestione
nazionale che è membro del
Programme for Endorsement of Forest Certification Council
(PEFCC).
5.1 Definizioni
Stabilire definizioni comuni sui termini chiave
relativi alla certificazione è essenziale. Nellambito
del PEFC saranno utilizzate le definizioni che seguono.
Per quanto possibile esse sono basate su riferimenti
già esistenti che sono stati sviluppati all'interno
di diversi Processi internazionali (ad es. Pan-European
Process, Intergovernmental Panel of Forests (IPF) e
ISO).
Accreditamento. Procedura mediante la quale un
soggetto autorizzato concede formale riconoscimento
che un organismo o una persona è competente per
svolgere compiti specifici.
Verifica ispettiva. Attività sistematica
ed oggettiva mirata a riscontrare la completezza con
cui i requisiti relativi ad una specifica siano soddisfatti,
condotta da una o più persone indipendenti da
quelle oggetto della verifica.
Certificazione. Procedura per mezzo della quale
una terza parte fornisce garanzia scritta che un prodotto,
un processo o un servizio è conforme a specifici
requisiti (ISO/IEC Guida 2).
Conformità. Soddisfacimento di un requisito.
Criteri. Aspetti considerati importanti e mediante
i quali può essere giudicato il successo o fallimento
di una gestione. Il ruolo dei criteri è di caratterizzare
o definire gli elementi essenziali o una serie di condizioni
o processi tramite cui può essere valutata la
gestione forestale sostenibile (Seminario Intergovernativo
sui Criteri e Indicatori per una GFS).
Indicatori. Misure quantitative, qualitative
o descrittive che, quando periodicamente determinate
e monitorate, indicano la direzione del cambiamento
(Seminario Intergovernativo sui Criteri e Indicatori
per una Gestione Forestale Sostenibile).
Verifica ispettiva interna. Verifica condotta
dalla società/organizzazione (prima parte) e
non da una seconda o terza parte indipendente.
Organizzazione. Società, corporazione,
impresa, industria, autorità, istituzione o parte
o combinazione di queste, consociate o meno, pubbliche
o private, che hanno funzioni e amministrazione proprie
(definizione ISO).
Non conformità. Non rispetto di un requisito.
Principi. Regole fondamentali che servono come
base per ragionamenti e azioni. I principi sono elementi
espliciti di un obiettivo quale la Gestione Forestale
Sostenibile.
Regione. Foreste all'interno di delimitati confini
geografici, amministrativi o politici.
Certificazione regionale. Certificazione delle
foreste nell'ambito di delimitazioni geografiche, amministrative
o entro confini politici, realizzata da organismi autorizzati
per la specifica regione e che preveda la partecipazione
volontaria di singoli proprietari forestali.
Requisito. Esigenza o aspettativa dichiarata
o implicita.
Sviluppo sostenibile. Sviluppo che soddisfa
le esigenze dellattuale generazione senza compromettere
la capacità delle generazioni future di soddisfare
le proprie (Rapporto Bruntland).
Gestione Forestale Sostenibile (GFS). Gestione
e uso delle foreste e dei territori forestali in modo
e misura tali da mantenere la loro biodiversità,
produttività, capacità rigenerativa, vitalità
ed il loro potenziale per garantire ora e in futuro
importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali
a livello locale, nazionale e globale e che non determini
danni ad altri ecosistemi.(definizione di GFS nellambito
del Processo pan-europeo). I prodotti etichettati PEFC
provengono da foreste gestite in maniera sostenibile
in quanto certificate in conformità ai 6 Criteri
pan-europei.
Terza parte. Persona o organismo riconosciuto
indipendente dalle parti coinvolte relativamente allargomento
trattato. Nota: Le parti comunemente coinvolte sono
il fornitore (prima parte) e i clienti (seconda parte)
(ISO/IEC Guida 2).
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