Quali sanzioni sono previste dal Decreto Legislativo n. 178/2014?
11 dicembre 2014 News 2014
Il Decreto legislativo prevede sia sanzioni penali che amministrative come indicato nel seguente schema, reperibile nell’articolo pubblicato nel sito del Corpo Forestale dello Stato
http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10387:
| SOGGETTO INTERESSATO | VIOLAZIONE | SANZIONE | 
| Operatore | Importare legno o prodotti derivati da paesi aderenti a VPA in mancanza di licenza FLEGT | Ammenda da 2.000 a 50.000 euro o arresto da un mese ad un anno e confisca del legno o dei prodotti derivati | 
| Operatore | Immettere per la prima volta sul mercato UE legno o prodotti derivati violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione | Ammenda da 2.000 a 50.000 euro o arresto da un mese ad un anno e confisca del legno e dei prodotti derivati | 
| Operatore | Se dalle prime due violazioni deriva un danno di particolare gravità per l'ambiente | Le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano congiuntamente | 
| Operatore | Nel commercializzare legno o prodotti derivati, non dimostrare, anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate nei registri di cui all'art. 5 del Reg. (UE) di esecuzione n. 607/2012, di aver posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di Dovuta Diligenza | Sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 5.000 euro per ogni 100 kg di merce con un minimo di euro 300 euro ed un massimo di euro 1.0000.000 | 
| Operatore | Non tenere o non conservare per 5 anni o non mettere a disposizione i registri di cui all'art. 5 del Reg. (UE) di esecuzione n. 607/2012 | Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro | 
| Commerciante | Non conservare per almeno 5 anni i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e prodotti derivati, completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture | Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500 | 
| Operatore | Omessa iscrizione al Registro degli operatori di cui all'art. 4 del decreto legislativo | Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.200 euro | 
Tutte le violazioni fanno salvo il fatto che costituiscano reato o più grave reato
 
         
        