Statuto dell'Associazione PEFC Italia
Ogni comunità si deve dotare di regole chiare e pubbliche, per questo ogni associazione ha il proprio statuto. Di seguito pubblichiamo lo statuto dell'Associazione PEFC Italia.
Statuto dell'Associazione PEFC Italia
Approvato 31 maggio 2017
CAPO I – Denominazione, sede e durata
Art. 1
Costituzione e denominazione
1. È costituita ai sensi dell’art. 14 e seguenti del C.C. l’Associazione denominata "Programme for the Endorsement of Forest Certification shemes Italia", in sigla “PEFC ITALIA” membro ufficiale italiano del Consiglio PEFC (PEFCC), Associazione di legge svizzera, in seguito chiamata Associazione.
2. L’Associazione ha sede legale in Perugia, presso la Segreteria dell’Associazione. Potranno essere stabilite una o più sedi operative, diverse da quella legale.
3. L’Associazione ha un proprio logo e può adottare, in aggiunta o in sostituzione di esso, il logo del Consiglio PEFC, in base ad un contratto scritto col Consiglio del PEFC.
4. L’Associazione non ha fini di lucro.
Art. 2
Durata
1. L’Associazione ha durata fino al 5 aprile 2050, prorogabile con delibera dell’Assemblea dei soci.
CAPO II – Scopo e oggetto
Art. 3
Scopo associativo
1. L’Associazione si propone di favorire e migliorare la gestione sostenibile delle foreste valorizzandone i prodotti di origine forestale realizzati dalle filiere interessate, attraverso la promozione del sistema di certificazione del “Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes”, in seguito chiamato semplicemente PEFC, secondo gli standard di PEFC ITALIA.
Art. 4
Oggetto
1) l’Associazione si propone di:
a. Promuovere il sistema PEFC e lo schema PEFC ITALIA ed eventuali schemi di certificazione a livello regionale della gestione sostenibile delle foreste e della catena di custodia;
b. Definire procedure uniformi per la certificazione in collaborazione con l’organismo di accreditamento nazionale;
c. Gestire i diritti per l’uso del logo PEFC in Italia in base ad un contratto scritto col Consiglio del PEFC che è il proprietario del marchio registrato;
d. Produrre, promuovere e fare ricerca, distribuire e diffondere materiale scientifico, culturale, didattico ed altro mediante documenti, stampati, pubblicazioni, studi, collane e quant’altro, sia in proprio che attraverso terzi sul tema delle certificazioni, e della gestione sostenibile delle foreste, del territorio montano, rurale e agroforestale;
e. Svolgere ed organizzare seminari, assemblee, incontri, convegni, dibattiti e conferenze sul tema delle certificazioni;
f. Collaborare con gli altri Paesi e con i membri aderenti a PEFC per favorire la diffusione della certificazione PEFC, della gestione sostenibile delle foreste, del territorio montano, rurale e agroforestale;
g. Confrontarsi con altri sistemi di certificazione diversi da PEFC ITALIA promuovendone il mutuo riconoscimento;
2. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1, l’Associazione può costituire e/o partecipare a società di servizi.
CAPO III – Soci
Art. 5
Soci ordinari
1. Sono soci ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche, le Associazioni e gli enti pubblici, anche economici, che condividono le finalità dell’Associazione, si impegnano a sostenerne concretamente l’attività e ad accettare tutti gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti sociali.
Art. 6
Soci fondatori, sostenitori, onorari e Consulta delle Catene di Custodia
1. I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione.
2. Possono essere ammessi, in qualità di soci sostenitori, i soggetti che fanno lasciti, donazioni o offerte all’Associazione.
3. Possono essere ammessi, in qualità di soci onorari, i soggetti che si sono contraddistinti per aver concorso in misura rilevante allo sviluppo dell’associazione e della gestione sostenibile delle foreste.
4. La Consulta delle aziende certificate per la Catena di Custodia (C.o.C.) PEFC è socia del Pefc Italia e rappresenta le aziende certificate C.o.C. PEFC all’interno del Consiglio di amministrazione con le modalità previste nel regolamento elettorale.
5. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 2. e 3. il potere di proposta è riservato al Consiglio di amministrazione e il potere deliberativo è di competenza dell’Assemblea dei Soci.
Art. 7
Domanda di ammissione
1. Il soggetto che intende essere ammesso come socio ordinario deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere (e/o allegare) le seguenti informazioni essenziali: la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, la qualità della persona che sottoscrive la domanda, la dichiarazione di condivisione delle finalità dell’Associazione e di accettazione di tutti gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti sociali.
2. Il Consiglio d’Amministrazione deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro il successivo Consiglio d’Amministrazione, purché la stessa sia pervenuta almeno 30 giorni prima della convocazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo associativo.
4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata, entro i successivi 30 giorni, al soggetto interessato e annotata, a cura della Segreteria generale sul libro dei soci.
Art. 8
Diritti ed obblighi del socio
1. I soci hanno diritto di:
a. usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall’Associazione nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti sociali e dalle deliberazioni degli organi sociali;
b. partecipare alle Assemblee ed alla elezione delle cariche sociali;
c. esaminare il libro soci, il libro dei verbali delle assemblee e la documentazione riservata alla competenza di quest’ultime.
2. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti sociali, tutti i soci sono obbligati ad osservare lo Statuto, i regolamenti sociali e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali; i soci ordinari, compresi i fondatori, sono tenuti a versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, la quota associativa annuale e provvedere ad altri eventuali impegni deliberati dal Consiglio di amministrazione.
3. Le quote associative non sono restituibili né trasmissibili.
Art. 9
Recesso
1. I soci possono recedere dall’Associazione fermo restando l’obbligo di rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari fino al momento in cui il recesso diviene operativo.
2. La domanda di recesso, che va presentata al Consiglio di amministrazione, deve essere redatta in forma scritta e motivata, deve pervenire almeno tre mesi prima della chiusura dell’esercizio in corso e ha efficacia, qualora accolta, con l’esercizio successivo a quello nel quale è stata presentata.
3. Il Consiglio di amministrazione deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i motivi del recesso il Consiglio di amministrazione dà comunicazione al socio dell’accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso il Consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni, può proporre opposizione al Collegio dei Probiviri.
Art. 10
Esclusione o sospensione del socio
1. Il Consiglio di Amministrazione può sospendere o escludere dall’Associazione il socio qualora questi:
a si renda moroso nel pagamento della quota associativa;
b arrechi in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione o svolga attività in contrasto con la stessa;
c non adempia puntualmente, senza giustificato motivo agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso l’Associazione.
2. Le deliberazioni di cui al precedente comma 1 devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
In ogni caso il mancato pagamento della quota associativa comporta la sospensione, con effetto immediato, dell’esercizio dei diritti attribuiti ai soci. Qualora l’inadempienza si protragga per più di tre esercizi, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’esclusione del socio fermo restando l’obbligo di pagamento delle quote arretrate. I soci hanno la possibilità di regolarizzare il pagamento delle quote associative in qualsiasi momento.
Art. 11
Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti.
2. Per lo svolgimento della sua attività l’Associazione dispone:
a. dei frutti del patrimonio;
b. delle quote associative dei soci;
c. delle quote per l’uso del logo;
d. di contributi, liberalità, donazioni da parte di enti pubblici, privati e associazioni;
e. di contributi straordinari dei soci;
f. di ogni altra entrata derivante dall’attività.
CAPO IV - Organi sociali
Art. 12
Organi
Sono Organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei Soci;
b. il Consiglio di Amministrazione;
c. il Presidente;
d. l'Organo di Controllo;
e. il Collegio dei Probiviri.
Art. 13
Assemblea dei soci
1. L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.
2. All’Assemblea dei soci, di seguito denominata Assemblea, hanno diritto di partecipazione e di voto tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.
3. L’Assemblea è convocata tramite invio all’indirizzo risultante dal libro dei soci, almeno 8 giorni lavorativi prima della data prevista per la seduta, dell’avviso contenente indicazione:
a. della data, ora e luogo dell’adunanza;
b. dell’ordine del giorno;
c. della data, ora e luogo della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno un’ora dopo la prima.
4. L’avviso di convocazione si considera validamente inviato con qualsiasi mezzo in grado di comprovare la ricezione da parte del destinatario.
5. L’Assemblea può aver luogo anche al di fuori della sede sociale.
6. L’Assemblea è costituita dai Soci persone fisiche e dai rappresentanti legali o loro delegati degli Enti e persone giuridiche iscritti nell’apposito libro dei soci conservato presso gli uffici della segreteria del PEFC.
7. Hanno diritto di voto i soci ordinari, compresi i fondatori, in regola con i versamenti delle quote associative e il rappresentante della Consulta.
8. I Soci possono rappresentare ciascuno, attraverso specifica delega scritta, un solo altro Socio. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole convocazioni.
Art. 14
Funzioni dell’Assemblea dei soci
1. L'Assemblea ordinaria:
a. approva il bilancio annuale di esercizio e la destinazione dell’utile o la copertura della perdita;
b. elegge gli Organi sociali;
c. determina gli emolumenti per gli amministratori e l'Organo di Controllo;
d. approva i Regolamenti sociali;
e. stabilisce i criteri per la determinazione dei contributi associativi annuali o di altre forme di finanziamento;
f. approva le linee programmatiche pluriennali finalizzati allo sviluppo e all’ammodernamento dell’Associazione;
g. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto o sottoposti dal Consiglio di amministrazione;
h. ratifica eventuali provvedimenti adottati in via d’urgenza dal Consiglio di amministrazione.
2. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte lo ritenga opportuno ovvero per:
a. l’approvazione delle modifiche di Statuto;
b. la trattazione di argomenti richiesti al Presidente da almeno un terzo degli associati in regola con il versamento delle quote associative. In questo caso la convocazione deve avere luogo non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta;
c. lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
d. eventuali altre materie indicate dalla legge.
Art. 15
Maggioranze costitutive e deliberative
1. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
2. Sia in prima che in seconda convocazione l’assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
3. Sia in prima che in seconda convocazione, per lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione occorrerà la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole dei tre quinti degli stessi.
4. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
5. Le deliberazioni avvengono con voto palese, fatta prova e controprova.
6. Le modalità per l’elezione del Consiglio di amministrazione sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall’Assemblea ordinaria.
Art. 16
Presidenza dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario.
Art. 17
Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) componenti, compreso il Presidente, eletti tra i soci e i rappresentanti della Consulta delle Aziende certificate C.o.C. PEFC;
2. La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà di norma assicurare:
a. Adeguata rappresentanza alle parti interessate che maggiormente sostengono l'Associazione;
b. Equilibrio tra gli interessi generali dei proprietari forestali e delle altre imprese appartenenti alla filiera foresta-legno certificate;
c. Necessaria continuità amministrativa e gestionale;
3. Le modalità ed i criteri per l'elezione del Consiglio di amministrazione sono disciplinate in apposito regolamento approvato dall’Assemblea ordinaria.
4. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall’Assemblea all’atto della nomina e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
5. Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i propri componenti, il Presidente e uno o più Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie.
6. Gli amministratori sono rieleggibili.
Art. 18
Funzioni del Consiglio di Amministrazione
1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, con esclusione di quelli che ai sensi del presente Statuto sono riservati ad altri organi.
2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
a. nomina tra i suoi componenti il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea, e uno o più Vicepresidenti di cui uno con funzioni vicarie;
b. può designare, nell’ambito delle procedure relative alla convocazione dell’Assemblea elettiva per il rinnovo degli organi, un massimo di n. 5 candidati per l’elezione del Consiglio che, nell’ambito delle categorie di rispettiva appartenenza, verranno indicati come “capilista”;
c. convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
d. assicura la gestione amministrativa dell’Associazione;
e. predispone il budget di esercizio;
f. approva entro il mese di marzo di ogni anno il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria;
g. delibera la quota ordinaria annuale dovuta dai soci e gli eventuali contributi aggiuntivi e/o straordinari istituiti per esigenze particolari e per attività specifiche;
h. delibera in materia di ammissione, recesso, sospensione ed esclusione degli associati;
i. assume le proposte di deliberazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci nelle materie riservate a quest'ultima;
j. nomina il Segretario Generale e ne determina responsabilità, funzioni e rapporti con l'Associazione e i suoi organi, ivi compresi quelli di natura economica;
k. delibera sulle assunzioni, i licenziamenti e sulla stipula di contratti e collaborazioni necessarie al funzionamento dell'Associazione;
l. può istituire comitati tecnici e gestionali, composti anche da esperti estranei all’Associazione;
m. nomina i rappresentanti all’assemblea generale del PEFC internazionale (PEFC Council);
3. Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni - con esclusione di quelle relative all'ammissione, recesso ed esclusione degli associati - e/o assegnare specifiche deleghe gestionali e funzionali ai propri componenti. I consiglieri delegati riferiscono periodicamente al Consiglio di amministrazione e al Collegio dei revisori dei conti sull'esercizio dei poteri assegnati.
Art. 19
Convocazioni e deliberazioni
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tramite invio, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni e, in caso di urgenza, di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, di avviso contenente data, ora, luogo e ordine del giorno dell’adunanza.
3. L’avviso di convocazione si considera validamente inviato con qualsiasi mezzo in grado di comprovarne la ricezione da parte del destinatario.
4. Il Consiglio è validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e ne siano informato l''Organo di Controllo i componenti del Collegio Sindacale.
5. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, sua assenza, dal Vicepresidente vicario.
6. Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio.
7. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
8. Le votazioni avvengono per alzata di mano, con prova e controprova; le deliberazioni si intendono approvate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, tra cui sono computati gli astenuti.
9. Le deliberazioni devono constare di verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Quest'ultimo può essere designato anche al di fuori del Consiglio di amministrazione.
10. Le adunanze del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione purché:
a. sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
2. Il Consiglio di amministrazione può adottare appositi regolamenti per meglio disciplinare il proprio funzionamento.
Art. 20
Presidente
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e presiede l’Assemblea dei Soci.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.
4. In caso di urgenza il Presidente può assumere deliberazioni su materie riservate al Consiglio di amministrazione con obbligo di sottoporle a ratifica nelle successiva adunanza di quest'ultimo.
Art. 21
Organo di controllo
1. L’assemblea può nominare un organo di controllo composto da un solo membro effettivo o da un collegio sindacale, costituito da tre membri, ovvero un Revisore o ad una Società di revisione, iscritti nell’apposito registro ministeriale.
2. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento e relaziona al CdA quando lo ritenga opportuno e comunque almeno ogni 90 giorni. All’organo di controllo spetta anche la revisione legale dei conti, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dei soci che potranno anche affidare l’incarico della revisione ad un Revisore.
3. L’organo di controllo è eletto con decisione dei soci che determina, per l’intero periodo di durata del suo ufficio, il compenso annuale; in caso di collegio sindacale, ne nomina il presidente. L’organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea/decisione dei soci per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
4. In caso in cui l’assemblea nomini il collegio sindacale, questi è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza dei sindaci. Le riunioni possono tenersi anche con l’ausilio di mezzi telematici alla condizione che i sindaci partecipanti possano, in tempo reale, rendersi conto degli eventi, formare liberamente il loro pensiero, seguire la discussione, intervenire e far verbalizzare la loro opinione e voto, trasmettere e ricevere documenti.
Art. 22
Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 membri, tra i quali uno con funzioni di Presidente, preferibilmente scelti al di fuori dei componenti l’Assemblea.
2. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni previste dallo Statuto ed è comunque chiamato a dirimere ogni controversia tra i Soci o tra questi ultimi e gli Organi Sociali relativamente all’interpretazione ed esecuzione delle norme statutarie e regolamentari ed alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
CAPO V - Gestione amministrativa e contabile
Art. 23
Segreteria generale
Alla segreteria dell’Associazione sovrintende il Segretario Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Segretario Generale è responsabile dell’efficiente funzionamento dell'Associazione, ha la responsabilità del personale, cura i rapporti con i collaboratori, cura i rapporti con il PEFCC.
Il Segretario Generale partecipa alle adunanze del Consiglio di amministrazione e nello svolgimento della propria funzione mantiene una costante relazione con gli amministratori, con particolare riferimento a quelli provvisti di deleghe specifiche.
Art. 24
Esercizio finanziario
L’esercizio sociale dura 12 mesi e va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale si è chiuso il 31 dicembre 2001.
Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla predisposizione del bilancio composto di stato patrimoniale e conto economico.
Per l’approvazione del bilancio l’assemblea deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
I bilanci regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati ai sensi di Legge.
Art. 25
Avanzo di gestione
1. Gli eventuali avanzi di gestione emergenti alla chiusura di ogni esercizio finanziario, previa deliberazione dell’assemblea, andranno accantonati ad apposito fondo di riserva e potranno essere utilizzati per gli esercizi successivi nell’ambito delle finalità dell’Associazione.
2. Gli utili, avanzi di gestione, i fondi e riserve nonché il capitale non possono essere distribuiti neppure in forma indiretta.
Art. 26
Indisponibilità del patrimonio
In nessun caso può farsi luogo alla restituzione di quanto versato al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.
Art. 27
Scioglimento e liquidazione dell’Associazione
L’Associazione si potrà sciogliere per impossibilità di conseguire gli scopi sociali o per deliberazione presa con le modalità e le maggioranze di cui all’art 14, comma 3.
In caso di scioglimento, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori.
Gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile.
In caso di scioglimento il patrimonio esistente è devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dal decreto legislativo del 4.12.97 n. 460 e successive modificazioni.
Art. 28
Regolamenti
Il Consiglio di Amministrazione, al fine di favorire il migliore svolgimento dell’attività associativa, può elaborare appositi regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 29
Disposizioni Finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme legislative vigenti.
L’adesione all’associazione “PEFC ITALIA” comporta l’accettazione esplicita di quanto previsto dal presente Statuto.